Ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi “trainati”).
Ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi “trainati”).
2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
28 giugno 2023
Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza
Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11
Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte seconda
23 giugno 2022
Documento sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1
Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.
29 aprile 2022
Studi – Finanze
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento alla legge di bilancio 2022
5-07599 Fragomeli: Chiarimenti sull’applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio.
Allegato 3
d) se, nel caso ci siano interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per cento, sismabonus ed Ecobonus 110
per cento), la realizzazione, entro il 30 giugno 2022, del 30 per cento dell’intervento complessivo sulle unità familiari può riferirsi a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo quelli riguardanti il Superbonus 110 per cento) e che, pertanto, il rispetto di tale percentuale sia soddisfatto anche nel caso in cui gli interventi progettati oggetto di Superbonus non abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
e) se le spese per le sonde geotermiche possano essere ricomprese nel massimale dei pannelli solari;
5-07145 Fragomeli: Fruizione dello sconto in fattura per il bonus facciate e chiarimenti in ordine alle disposizioni di proroga del Superbonus.
Gli Onorevoli interroganti chiedono anzitutto di sapere « se (si) ritenga utile chiarire, quanto già dichiarato in precedenti interventi, circa la possibilità di fruire dello sconto in fattura nel caso del “bonus facciate” pagando entro il 31 dicembre 2021 il saldo per il corrispondente 10 per cento che residua dalla fattura, specificando che, anche per tutte le opere fatturate entro fine anno, non è necessaria la presentazione del visto di conformità e dell’asseverazione, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento di coloro che avevano iniziato i lavori ma che presumibilmente termineranno oltre il 16 marzo 2022».
In secondo luogo, chiedono di sapere «se (si) ritenga di adottare iniziative per chiarire l’ambito di applicazione delle disposizioni di proroga del “Superbonus” per il 2022 affermando il presupposto che i lavori trainati all’interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, abbiano gli stessi termini e le stesse scadenze di esecuzione previsti per i lavori trainanti, posto che gli interventi trainati sono eseguiti solo dopo l’inizio dei lavori sulle parti comuni e terminati prima degli stessi».
Pag. 86
Si informano i professionisti che l’inclusione dei prodotti per l’edilizia nel prezzario delle DEI non costituisce di per sé garanzia circa la conformità degli stessi a tutta la normativa a questi applicabile, compresa la rispondenza tecnica ai requisiti previsti dal D.M. 6 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Ecobonus) ai fini delle ammissibilità degli stessi ai benefici fiscali dell’Ecobonus e Superbonus.
Titolo:
Sostituzione di infissi
Nella disciplina del superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” (art. 119, comma 2). Il percorso iniziale guidato da Virgilio può aiutarla a verificare il possesso dei requisiti necessari per usufruire del superbonus per gli interventi “trainati” di efficienza energetica.
Come nell’ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti previsti l’intervento può riguardare anche la sostituzione del solo vetro.
Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi.
Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione, a seguito della risposta n.524/2021 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli stessi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante, fermo restando che in ogni caso occorre rispettare le norme vigenti in materia di interventi edilizi.
I requisiti tecnici specifici da soddisfare sono sintetizzati nel vademecum “Serramenti e infissi” relativo all’ecobonus, disponibile all’indirizzo: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html
A seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica si comunica quanto segue:
1) le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori;
2) le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.
Interventi trainati.
Le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, ovvero tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
24 novembre 2020
pag. 19
4.4. Quali sono gli interventi trainati?
Il Superbonus spetta anche per altre tipologie di interventi (c.d. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti:
– di efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus;
– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
– l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
– l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
4.5. È possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente?
Sì. Come anche chiarito dalla Circolare 24/2020 dell’Agenzia delle entrate al paragrafo 4, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
Gli interventi trainati di efficientamento energetico per i quali spetta il Superbonus sono quelli richiamati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
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