SPESE AMMISSIBILI

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.L. n. 34/2020 art. 119, comma 13-bis

13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) , nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
LEGGE 11 aprile 2023, n. 38. Allegato
Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11
Art. 2-ter (Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese).

b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1- ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo.

RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO 6 agosto 2024

DECRETO 6 agosto 2024
05 settmbre 2024
Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Legge 11 aprile 2023, n. 38

LEGGE 11 aprile 2023, n. 38 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 27 APRILE 2022, N. 34

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Art. 1
1. Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 2022, N. 17

All’articolo 15:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geo- termiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ».

RIFERIMENTO NORMATIVO

Comunicazione Ministero della Giustizia

Mancata conversione del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili».
Data:
27 aprile 2022
Gazzetta Ufficiale pag. 45
Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 47 del 25 febbraio 2022, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2022, n. 25, …
Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2022, n. 25, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022.».

RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO 14 febbraio 2022

Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022

Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’art. 119, comma 13, lettera a) e all’art. 121, comma 1 ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all’art. 2.

Art. 5.
Aggiornamento ed entrata in vigore
1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.
2. Il presente decreto, di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 25 febbraio 2022 n. 13

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
Art. 4. – Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente:
«43-bis. Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119- ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
2. L’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

ATTI INTERPRETATIVI

CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 2

24 maggio 2024

FOCUS
Dossier Camera Superbonus 2024
24 maggio 2024
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto legge n. 39 del 2024
Dossier n° 2 – Schede di lettura 24 maggio 2024
AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE N. 10 /E

20 aprile 2023

FOCUS

Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Articolo 10 -bis del decreto – legge 21 marzo 2022, n. 21 – Certificazione SOA

CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 2

18 aprile 2023

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al 
decreto legge n. 11 del 2023 
CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 2

13 gennaio 2023

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto legge n. 176 del 2022 – Dossier n° 2 – Schede di lettura
Il Servizio Studi della Camera ha aggiornato lo speciale dossier sul Superbonus 110%. La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 118

4 luglio 2022

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – Dossier n° 118 – Schede di lettura
Il Servizio Studi della Camera ha aggiornato lo speciale dossier sul Superbonus 110%. La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 23/E

23 giugno 2022

Documento sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1

FOCUS

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

CNCE Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili

FAQ

22 giugno 2022

FOCUS

FAQ CNCE_EDILCONNECT V
Quesito
:
2. I costi riferiti alle spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi, e altre della medesima natura rilevano ai fini dell’importo dei lavori edili, per il calcolo della congruità?
Risposta:
No, ai fini della congruità rilevano solo il costo dei lavori edili (a tal proposito cfr anche FAQ n. 4 della COM. CNCE. n. 803/2021).

CNCE Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili

FAQ

3 maggio 2022

FOCUS

FAQ Congruità della manodopera in edilizia – D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 – Decreto Direttoriale n. 17/2022

Facendo seguito alle precedenti Comunicazioni CNCE (in particolare Com. nn. 779 – 798 – 803 – 805) e, ad integrazione delle FAQ ivi allegate, si allegano alla presente ulteriori FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021.

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE N. 19

27 maggio 2022

FOCUS

Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34

Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti con riferimento alle previsioni introdotte:
– dall’articolo 1, commi da 28 a 30, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito legge di bilancio 2022), in materia di Superbonus, di Bonus diversi dal Superbonus e di disposizioni anti-frode;
– dagli articoli da 28 a 28 – quater del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito decreto Sostegni – ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n. 254 e dall’articolo 1 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (di seguito decreto Frodi), abrogato dalla citata l. n. 25 del 2022, in materia di misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;
– dall’articolo 3 – sexies del decreto – legge 30 dicembre 2021, n. 228 (di seguito decreto Milleproroghe), inserito, in sede di conversione, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
– dall’articolo 29 – bis del decreto – legge 1° marzo 2022, n.17 (di seguito decreto Energia), inserito, in sede di conversione, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 , e dall’articolo 14 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (di seguito decreto Aiuti), in materia di cessione dei crediti d’imposta;
– dall’articolo 23-bis del decreto – legge 21 marzo 2022, n. 21 (di seguito decreto Ucraina), inserito in sede di conversione dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 118 2022 Camera dei Deputati – Finanze

29 aprile 2022

FOCUS

Studi – Finanze
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento alla legge di bilancio 2022

ENEA

ENEA – FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica Pubblicazione Aprile 2022 vers. 1.5

aprile 2021

FOCUS

FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica Pubblicazione Aprile 2022 sul DECRETO 14 febbraio 2022 – “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”

VI COMMISSIONE FINANZE

Commissione MEF risposta 5-07599 Fragomeli

8 marzo 2022

FOCUS

5-07599 Fragomeli: Chiarimenti sull’applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio.
Allegato 3
d) se, nel caso ci siano interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per cento, sismabonus ed Ecobonus 110
per cento), la realizzazione, entro il 30 giugno 2022, del 30 per cento dell’intervento complessivo sulle unità familiari può riferirsi a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo quelli riguardanti il Superbonus 110 per cento) e che, pertanto, il rispetto di tale percentuale sia soddisfatto anche nel caso in cui gli interventi progettati oggetto di Superbonus non abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
e) se le spese per le sonde geotermiche possano essere ricomprese nel massimale dei pannelli solari;

AGENZIA DELLE ENTRATE

RISOLUZIONE N. 8/E

15 febbraio 2022

FOCUS

Interventi nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ Agenzia delle Entrate

3 febbraio 2022

FOCUS

Aggiornamento delle F.A.Q. dell’Agenzia delle Entrate sui temi del Superbonus 110%.
Quesito:
Considerando che il visto di conformità sull’intero modello Redditi assorbe quello specifico per il super bonus del 110% è detraibile al 110% anche il relativo onorario professionale, indipendentemente dall’importo del credito generato dal super bonus rispetto agli altri?

AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ Agenzia delle Entrate

28 gennaio 2022

FOCUS

Aggiornamento delle F.A.Q. dell’Agenzia delle Entrate sui temi del Superbonus 110%.
Quesiti:
– Considerando che il visto di conformità sull’intero modello Redditi assorbe quello specifico per il super bonus del 110% è detraibile al 110% anche il relativo onorario professionale, indipendentemente dall’importo del credito generato dal super bonus rispetto agli altri?

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 7

25 giugno 2021

pag. 461

FOCUS

Altre spese ammissibili al Superbonus.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 30/E

Dicembre 2020

D. 4.4.1 – 5.2.2

FOCUS

Ai fini del Superbonus la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non può essere oggetto né del c.d. “sconto in fattura”, né di “cessione”, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

Le parcelle dei professionisti relative alle prestazioni rese per i predetti interventi devono rispettare ai fini del Superbonus un doppio limite: quello previsto dal decreto interministeriale per ogni specifico intervento di risparmio energetico ammesso alla detrazione e quello di cui al citato decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

In particolare, si ritiene che, l’A.P.E. rientri tra le prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere e) e b), ovvero tra le “attività propedeutiche alla progettazione”.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FAQ – Versione III

24 novembre 2020

pag. 38

FOCUS

15.1. Quali altre spese rientrano nel Superbonus?

Sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione spetta inoltre per le spese sostenute per l’acquisto di materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse nonché gli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi.

15.2. La parcella dell’amministratore è inclusa nel Superbonus?

No, la parcella dell’amministratore non è inclusa. Si conferma quindi quanto affermato dalla prassi in materia di detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, come da ultimo ribadito dalla circolare n. 19/E/2020, secondo cui la detrazione spetta per “gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi”, richiamando la Risoluzione n. 229/E/2009. Pertanto, anche ai fini del Superbonus la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non può essere oggetto né del c.d. “sconto in fattura”, né di “cessione”, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio. Come più volte chiarito, infatti, l’amministratore svolge le proprie funzioni in conformità al mandato conferitogli dal condominio ed eventuali compensi, anche extra, riconosciuti dal condominio ancorché riconducibili alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto al Superbonus non essendo detto compenso caratterizzato da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto gli adempimenti amministrativi rientrano tra gli ordinari obblighi posti a carico dell’amministratore da imputare alle spese generali di condominio. Si ricorda infine che il compenso dell’amministratore di condominio può diventare detraibile se lo stesso viene nominato responsabile dei lavori e il compenso aggiuntivo viene fatturato separatamente e corrisposto come committente e responsabile dei lavori. In questo caso, infatti, diventa una spesa strettamente correlata all’esecuzione delle opere agevolabili e riferibile ad una prestazione professionale che si discosta dai compiti che ricadono sugli amministratori di condominio.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 24/E

8 agosto 2020

Paragrafo 5

FOCUS

Per espressa previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.La detrazione, inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:

  • delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione); 
  • degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

 

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