POLIZZA

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.L. n. 34/2020
art. 119, comma 14

13- bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata

RIFERIMENTO NORMATIVO

Comunicazione Ministero della Giustizia

Mancata conversione del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili».
Data:
27 aprile 2022
Gazzetta Ufficiale pag. 45
Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 47 del 25 febbraio 2022, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2022, n. 25, …
Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2022, n. 25, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022.».

RIFERIMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 25 febbraio 2022 n. 13

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
Art. 2. – Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

13- bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazio- ni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclu- sione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

ATTI INTERPRETATIVI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 23/E

23 giugno 2022

Documento sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1

FOCUS

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE N. 19

27 maggio 2022

FOCUS

Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34

Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti con riferimento alle previsioni introdotte:
– dall’articolo 1, commi da 28 a 30, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito legge di bilancio 2022), in materia di Superbonus, di Bonus diversi dal Superbonus e di disposizioni anti-frode;
– dagli articoli da 28 a 28 – quater del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito decreto Sostegni – ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n. 254 e dall’articolo 1 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (di seguito decreto Frodi), abrogato dalla citata l. n. 25 del 2022, in materia di misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;
– dall’articolo 3 – sexies del decreto – legge 30 dicembre 2021, n. 228 (di seguito decreto Milleproroghe), inserito, in sede di conversione, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
– dall’articolo 29 – bis del decreto – legge 1° marzo 2022, n.17 (di seguito decreto Energia), inserito, in sede di conversione, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 , e dall’articolo 14 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (di seguito decreto Aiuti), in materia di cessione dei crediti d’imposta;
– dall’articolo 23-bis del decreto – legge 21 marzo 2022, n. 21 (di seguito decreto Ucraina), inserito in sede di conversione dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
ENEA

Documentazione per il SuperEcobonus

11 marzo 2021

FOCUS

Nota di chiarimento – Aggiornamento: 11/03/2021

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 30/E

Dicembre 2020

D. 6.4.1 – 6.4.2

FOCUS

La polizza indicata al comma 14 dell’articolo 119 sopracitato, finalizzata a garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività di assistenza fiscale prestata deve essere stipulata dai soli tecnici abilitati al rilascio delle attestazioni ed asseverazioni.

La circolare n. 24/E del 2020, al paragrafo 8.2 ha chiarito che ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Detta disposizione non riguarda l’attività di assistenza fiscale e l’apposizione del visto di conformità per la cessione del credito o per lo sconto in fattura tenuto conto che i soggetti che appongono il visto di conformità (CAF e professionisti abilitati) sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai sensi degli articoli 6 e 22 del decreto n. 164 del 1999.

L’articolo 119, comma 14, del decreto Rilancio prevede che, ai fini del rilascio delle attestazioni ed asseverazioni richieste, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Ai fini fiscali, la norma richiede la sussistenza di una copertura assicurativa nei termini sopra indicati. Nessuna previsione è, invece, stabilita in relazione alle modalità contrattuali della polizza stessa che, pertanto, segue la prassi di mercato, in conformità alla normativa regolamentare di settore.

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