LIMITI DI SPESA

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.L. n. 34/2020 art. 119, comma 1, comma 1-ter, comma 2, comma 3-bis, comma 4, comma 4-ter, comma 4-quater, comma 5, comma 6, comma 7, comma 8, comma 8-bis, comma 8-ter, comma 8-quater, comma 10 e comma 10-bis

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022

RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO 6 agosto 2024

DECRETO 6 agosto 2024
05 settmbre 2024
Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Legge 15 luglio 2022, n. 91

LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Art. 14.
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici 
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;
b) all’articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;
2) alla lettera b), le parole «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. 
Art. 14.
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici 
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;
b) all’articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;
2) alla lettera b), le parole: «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l’anno 2022, 127,6 milioni di euro per l’anno 2023, 130,2 milioni di euro per l’anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l’anno 2033, si provvede ai sensi dell’articolo 58.
RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO 14 febbraio 2022

Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022

Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’art. 119, comma 13, lettera a) e all’art. 121, comma 1 ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all’art. 2.

Art. 5.
Aggiornamento ed entrata in vigore
1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.
2. Il presente decreto, di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ATTI INTERPRETATIVI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare N. 3/E

8 febbraio 2023

NOTE

CIRCOLARE N. 3/E – Comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77

L’articolo 119, comma 10-bis del decreto Rilancio1 stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus). I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.
La disposizione contenuta nel citato comma 10-bis riguarda, nello specifico, le spese sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 23/E

23 giugno 2022

Documento sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1

FOCUS

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

V COMMISSIONE FINANZE

Interrogazioni 5-08012 Cattaneo, 5-08102 Fragomeli

18 maggio 2022

FOCUS

5-08012 Cattaneo: Applicazione del Superbonus agli interventi edili effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche

Gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se « non (si) ritenga utile emanare disposizioni anche interpretative che consentano una proroga dei tempi di scadenza per gli interventi proposti dalla ASD-SSD, definendo un virtuale “Condominio Sportivo” ed equiparando le scadenze a quelle attualmente previste per i condomini a uso abitativo (fine anno 2023 e successivi) », tenuto conto della « tardiva possibilità di inserire sul portale ENEA e di asseverare gli interventi con più di due unità immobiliari destinate a spogliatoio.

5-08102 Fragomeli: Applicazione del Superbonus alle pertinenze di immobili non ricomprese nell’unità strutturale dell’edificio principale

l’Onorevole interrogante chiede di sapere «se (si) intenda fornire i necessari chiarimenti per l’applicazione dei bonus fiscali nel settore edilizio esplicitando, nel caso specifico, se la pertinenza di un edificio funzionalmente e strutturalmente indipendente, non facente parte dell’unità strutturale, possa accedere ai benefìci previsti per il Superbonus, con un proprio massimale di spesa, esclusivamente per interventi di miglioramento sismico eseguiti sulla pertinenza stessa, ferma restando l’invarianza della destinazione d’uso.

ENEA

ENEA – FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica Pubblicazione Aprile 2022 vers. 1.5

aprile 2021

FOCUS

FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica Pubblicazione Aprile 2022 sul DECRETO 14 febbraio 2022 – “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”

AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ Agenzia delle Entrate

3 febbraio 2022

FOCUS

Aggiornamento delle F.A.Q. dell’Agenzia delle Entrate sui temi del Superbonus 110%.
Quesito:
Il limite di spesa per il super ecobonus del 110% applicabile agli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, cioè quelli «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche» è di 96.000 euro? In caso affermativo, si tratta di un nuovo plafond di spesa rispetto a quello per il bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir?

AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ Agenzia delle Entrate

28 gennaio 2022

FOCUS

Aggiornamento delle F.A.Q. dell’Agenzia delle Entrate sui temi del Superbonus 110%.
Quesiti:
– Il limite di spesa per il super ecobonus del 110% applicabile agli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, cioè quelli «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche» è di 96.000 euro? In caso affermativo, si tratta di un nuovo plafond di spesa rispetto a quello per il bonus casa dell’articolo 16-bis del Tuir?

VI COMMISSIONE FINANZE

Interrogazione a risposta in commissione 5-06751 presentato da FRAGOMELI Gian Mario

20 ottobre 2021

FOCUS

Appare necessaria una risposta del Governo alle richieste informative e ai quesiti di seguito riportati, al fine di dare massima visibilità alle problematiche poste, proponendo soluzioni che facilitino il rapporto con i contribuenti –:
– se intenda adottare iniziative per confermare che per la fruizione del bonus facciate sia sufficiente l’emissione della fattura a saldo da parte della ditta con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura entro la scadenza di dicembre e quali siano le verifiche che l’amministrazione finanziaria intende mettere in atto al fine di controllare la corretta esecuzione e il completamento dei progetti necessari per il riconoscimento del beneficio;
– se intenda adottare iniziative per confermare, in relazione ai massimali di spesa concernenti il fotovoltaico/accumulatori e quelli per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici (sismabonus), che i limiti dei massimali si intendono separati e non vanno cumulati così come previsto nella risposta all’interpello n. 210 del 2021 della direzione centrale, specificando che per il fotovoltaico i limiti sono pari a 48.000 euro, per l’accumulo a ulteriori 48.000 euro e per gli interventi antisismici a 96.000 euro;
– come si intenda garantire la possibilità di sostituzione o correzione delle comunicazioni di opzione di cessione del credito previsto dall’articolo 121 del citato decreto n. 34 del 2020 già presentate, per le quali sono in corso le verifiche tecniche da parte dei professionisti incaricati dagli istituti di credito cessionari, a tal fine ammettendo la possibilità di presentare istanze in autotutela anche per modificare il soggetto cessionario, comunque entro il termine di inizio della fruizione del «Superbonus» e abilitare i funzionari territoriali ad operare manualmente per inserire le correzioni;
– quale sia il suo orientamento circa l’estensione dell’opzione di cessione del credito anche agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali detraibili dall’Irpef al 50 per cento;
– se tra gli interventi ammessi al «Superbonus» rientrino anche le opere di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, per la parte corrispondente al volume demolito, che realizzano un miglioramento sismico e di due classi energetiche.

VI COMMISSIONE FINANZE

 n. 5-05839 – Risposta ad interrogazioni Commissione Finanze n. 5-05839 Fragomeli: Chiarimenti sull’applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi edilizi.

29 aprile 2021

FOCUS

In particolare gli Onorevoli interroganti chiedono conferma circa la facoltà di fruizione indiretta delle agevolazioni per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Chiedono inoltre di sapere se, al fine di stabilire il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e il relativo massimale di spesa, siano da considerare, ai fini della fruizione del Superbonus, anche le unità immobiliari con destinazione diversa da quella residenziale. Infine, se sia corretta l’interpretazione secondo la quale sarebbe possibile addebitare la spesa o una quota e la fruizione del relativo beneficio ad un minor numero di proprietari che compongono il condominio.

ENEA

FAQ ECOBONUS

Gennaio 2021

pag 21 – 22

FOCUS

2.E (ex 15) Il limite detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?

Il limite massimo di detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell’immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi sulle parti comuni l’ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 344, e per i microgeneratori per i quali il tetto massimo di detrazione è unico. Si ricorda che, quando si eseguono più interventi ai sensi del medesimo comma e si inviano più pratiche, occorre rispettare il massimale unico di detrazione previsto per il comma di riferimento.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che accedono alle detrazioni fiscali del 70%, 75%, 80% e 85%, il limite massimo non è sulla detrazione massima, ma sulla spesa ammissibile e si determina moltiplicando rispettivamente 40.000,00 € (detrazioni del 70% e 75%) e 136.000,00 € (detrazioni del 80% e del 85%) per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Per maggiori informazioni si rimanda al vademecum specifico, scaricabile dalla pagina WEB: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/parti-comuni-condominiali.html.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FAQ – Versione III

24 novembre 2020

pag. 33

FOCUS

11.7. Se si realizza un intervento di demolizione e ricostruzione agevolabile sia ai fini dell’efficientamento energetico che della riduzione del rischio sismico, come calcolo il limite di spesa ammissibile ai fini del Superbonus 110%?

Vi sono dei limiti di spesa. Per la ricostruzione, secondo la normativa vigente, della parte strutturale per la spesa di messa in sicurezza sismica vi è il limite di € 96.000. Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico si possono sommare i massimali previsti dalla norma del Superbonus alla predetta soglia di € 96.000. Si rammenta che vanno sempre rispettati i principi del Decreto requisiti minimi del 26 giugno 2015 e del Decreto requisiti dell’8 agosto 2020.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 60/E

28 settembre 2020

pag. 6 – 7 – 8 –  9 – 10 – 11

FOCUS

Per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus, la norma stabilisce che se i predetti interventi di isolamento termico delle superfici opache sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è costituito. In particolare, se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; nel caso di specie, trattandosi, come riferito dall’Istante, di un edificio composto da 4 unità immobiliari, il predetto limite è pari a 160.000 euro.

a detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno (cfr. commi 1-bis e 1-ter). Per gli interventi dai quali derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore, realizzati sulle parti comuni degli edifici, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio (cfr. comma 1- quinquies).

Pertanto, nel caso di specie, trattandosi, come riferito dall’Istante, di un edificio composto da 4 unità immobiliari, per i predetti interventi di riduzione del rischio sismico, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione necessaria – esame che non è oggetto della presente istanza di interpello – è pari a 384.000 euro.

Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

Nel caso di specie, pertanto, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40.000 euro o a 96.000 euro nel caso in cui siano realizzati interventi, rispettivamente, di isolamento termico delle superfici opache o di riduzione del rischio sismico.

La sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati. Per tali interventi, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile (cfr. circolare 8 luglio 2020, n. 19/E);

L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Per tale intervento, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 euro per ciascun immobile (cfr. circolare n. 19/E del 2020);

La sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale. Per tali interventi, la detrazione massima è pari a 30.000 euro per ciascun immobile e spetta anche qualora, come prospettato dall’Istante, sia sostituito o integrato l’impianto delle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio in assenza di un impianto termico centralizzato (cfr. circolare n. 19/E del 2020)

L’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus si applica alle spese sostenute, su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 3.000 euro, per l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW. (Superato da Legge 30 dicembre 2020 n. 178 – Bilancio 2001)

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;

Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.

ENEA

FAQ SUPERBONUS

Ottobre 2020

pag 4 – 5

FOCUS

FAQ n.6. Come si determina la spesa massima ammissibile per gli interventi trainati per i quali l’ecobonus prevede il limite sulla detrazione massima ammissibile?

La spesa massima ammissibile si determina dividendo la detrazione massima ammissibile per l’aliquota di detrazione espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.

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