Anche in edilizia l’aliquota ordinaria dell’Iva è del 22%, ma talvolta possono essere applicate anche due aliquote agevolate al 4 e al 10 per cento. Tali aliquote sono infatti applicate dal fornitore sulla base di un’apposita autocertificazione fornita dal proprietario dell’immobile, o comunque dal soggetto che ha richiesto la prestazione. L’aliquota del 4% non è mai applicata per gli interventi che usufruiscono della detrazione sul risparmio energetico, ma è applicata in caso di detrazione del 50% per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e precisamente per la prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati a tale scopo. Gli altri casi di applicazione dell’aliquota del 4% riguardano l’acquisto o la costruzione della prima casa.
In particolare tale aliquota è applicata in caso di:
- cessione, da parte di impresa costruttrice e non, di casa di abitazione, non di lusso, destinata ad essere prima casa per l’acquirente;
- assegnazione in proprietà o in godimento di prime case ai soci di cooperative edilizie e loro consorzi;
- prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione della prima casa;
- prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati rurali ad uso abitativo.
L’aliquota del 10%, invece, oltre al caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi diversi dalla prima casa, è applicata per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla ristrutturazione edilizia.
Più nel dettaglio, la legge finanziaria 2010, legge n. 191 del 23 dicembre 2009, ha disposto l’applicazione dell’aliquota al 10% sulle prestazioni relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sui fabbricati destinati prevalentemente a una funzione abitativa privata.
Per “fabbricati destinati prevalentemente a una funzione abitativa privata” si intende:
- singole unità immobiliari a destinazione abitativa a prescindere dall’utilizzo (categorie catastali da A1 ad A11, esclusa l’A10), e relative pertinenze;
- interi fabbricati con più del 50 per cento della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata.
Come accennato, l’Iva al 10% riguarda anzitutto la prestazione del servizio reso, vale a dire il lavoro svolto ai fini del completamento dell’opera di manutenzione. Per quanto riguarda invece l’acquisto dei prodotti, l’applicazione dell’aliquota agevolata avviene esclusivamente nell’ambito del contratto di appalto. Per contratto di appalto si intende ovviamente l’accordo, anche verbale, esistente fra il contribuente e la ditta. Solitamente, infatti, la ditta che esegue i lavori è anche la stessa che acquista i prodotti da installare mettendoli poi in conto al cliente. È in questo caso che l’Iva al 10% viene applicata per intero sia sulla manodopera che sull’acquisto del bene, appunto perché l’acquisto è ricompreso nel contratto. Ipotizzando invece (ma accade di rado) che sia il contribuente ad acquistare direttamente i materiali da una ditta X, per poi far eseguire i lavori da una ditta Y, il 10% sarà applicato solo sui lavori e non sull’acquisto (essendo questo al di fuori del contratto di appalto).
Ci sono poi alcuni beni cosiddetti “beni significativi” sui quali va fatta una certa attenzione. Tali beni sono individuati dal Dm del 29 dicembre ‘99 e sono, nello specifico: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza. In questi casi, sull’acquisto, l’Iva al 10% non viene applicata per intero ma “soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione”, e sempre a condizione che la ditta da cui sono stati acquistati i beni è la stessa che poi verrà a installarli. Ciò significa che nel caso dei suddetti beni, la quota del prezzo di acquisto assoggettata ad aliquota agevolata sarà al massimo quella che coincide col servizio di manodopera, mentre sulla quota eccedente si applicherà l’Iva al 22%.
Volendo quindi fare un esempio pratico, se il costo dell’installazione ammonta a 2.000 euro, mentre per il semplice acquisto si sono pagati 3.000 euro, l’Iva al 10% sarà applicata su tutti i 2.000 euro dell’installazione, più sui 2.000 euro spesi per l’acquisto (dei 3.000 complessivi). Sui restanti 1.000 euro dell’acquisto si applicherà invece l’Iva ordinaria al 22%. Riguardo, infine alle modalità di fatturazione degli interventi agevolati, il prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare in fattura, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni significativi. Questi dati devono essere evidenziati in fattura anche nel caso in cui dal calcolo risulti che l’intero valore del bene significativo deve essere assoggettato ad aliquota ridotta.