IVA

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.L. n. 34/2020 art. 119, comma 9-ter

9-ter. L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

(Modificato dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69)

RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 191/2009

In edilizia l’aliquota ordinaria dell’Iva è del 22%, ma talvolta possono essere applicate anche due aliquote agevolate al 4 e al 10 per cento.

Anche in edilizia l’aliquota ordinaria dell’Iva è del 22%, ma talvolta possono essere applicate anche due aliquote agevolate al 4 e al 10 per cento. Tali aliquote sono infatti applicate dal fornitore sulla base di un’apposita autocertificazione fornita dal proprietario dell’immobile, o comunque dal soggetto che ha richiesto la prestazione. L’aliquota del 4% non è mai applicata per gli interventi che usufruiscono della detrazione sul risparmio energetico, ma è applicata in caso di detrazione del 50% per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e precisamente per la prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati a tale scopo. Gli altri casi di applicazione dell’aliquota del 4% riguardano l’acquisto o la costruzione della prima casa.

In particolare tale aliquota è applicata in caso di:

  • cessione, da parte di impresa costruttrice e non, di casa di abitazione, non di lusso, destinata ad essere prima casa per l’acquirente;
  • assegnazione in proprietà o in godimento di prime case ai soci di cooperative edilizie e loro consorzi;
  • prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione della prima casa;
  • prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

L’aliquota del 10%, invece, oltre al caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi diversi dalla prima casa, è applicata per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla ristrutturazione edilizia.

Più nel dettaglio, la legge finanziaria 2010, legge n. 191 del 23 dicembre 2009, ha disposto l’applicazione dell’aliquota al 10% sulle prestazioni relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sui fabbricati destinati prevalentemente a una funzione abitativa privata.

Per “fabbricati destinati prevalentemente a una funzione abitativa privata” si intende:

  • singole unità immobiliari a destinazione abitativa a prescindere dall’utilizzo (categorie catastali da A1 ad A11, esclusa l’A10), e relative pertinenze;
  • interi fabbricati con più del 50 per cento della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata.

Come accennato, l’Iva al 10% riguarda anzitutto la prestazione del servizio reso, vale a dire il lavoro svolto ai fini del completamento dell’opera di manutenzione. Per quanto riguarda invece l’acquisto dei prodotti, l’applicazione dell’aliquota agevolata avviene esclusivamente nell’ambito del contratto di appalto. Per contratto di appalto si intende ovviamente l’accordo, anche verbale, esistente fra il contribuente e la ditta. Solitamente, infatti, la ditta che esegue i lavori è anche la stessa che acquista i prodotti da installare mettendoli poi in conto al cliente. È in questo caso che l’Iva al 10% viene applicata per intero sia sulla manodopera che sull’acquisto del bene, appunto perché l’acquisto è ricompreso nel contratto. Ipotizzando invece (ma accade di rado) che sia il contribuente ad acquistare direttamente i materiali da una ditta X, per poi far eseguire i lavori da una ditta Y, il 10% sarà applicato solo sui lavori e non sull’acquisto (essendo questo al di fuori del contratto di appalto).

Ci sono poi alcuni beni cosiddetti “beni significativi” sui quali va fatta una certa attenzione. Tali beni sono individuati dal Dm del 29 dicembre ‘99 e sono, nello specifico: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza. In questi casi, sull’acquisto, l’Iva al 10% non viene applicata per intero ma “soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione”, e sempre a condizione che la ditta da cui sono stati acquistati i beni è la stessa che poi verrà a installarli. Ciò significa che nel caso dei suddetti beni, la quota del prezzo di acquisto assoggettata ad aliquota agevolata sarà al massimo quella che coincide col servizio di manodopera, mentre sulla quota eccedente si applicherà l’Iva al 22%.

Volendo quindi fare un esempio pratico, se il costo dell’installazione ammonta a 2.000 euro, mentre per il semplice acquisto si sono pagati 3.000 euro, l’Iva al 10% sarà applicata su tutti i 2.000 euro dell’installazione, più sui 2.000 euro spesi per l’acquisto (dei 3.000 complessivi). Sui restanti 1.000 euro dell’acquisto si applicherà invece l’Iva ordinaria al 22%. Riguardo, infine alle modalità di fatturazione degli interventi agevolati, il prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare in fattura, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni significativi. Questi dati devono essere evidenziati in fattura anche nel caso in cui dal calcolo risulti che l’intero valore del bene significativo deve essere assoggettato ad aliquota ridotta.

ATTI INTERPRETATIVI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 23/E

23 giugno 2022

Documento sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1

FOCUS

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

VI COMMISSIONE FINANZE

VI COMMISSIONE PERMANENTE – Finanze – 5-07813 Fragomeli e 5-07819 Angiola

13 aprile 2022

FOCUS

5-07813 Fragomeli: Chiarimenti per l’accesso ai benefici fiscali del Superbonus: In relazione alla richiesta di chiarire se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione – disposta dall’articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – si applichi anche agli edifici condominiali, ante e post intervento, oggetto di « sisma bonus acquisti » di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 …

ENEA

ENEA – FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica Pubblicazione Aprile 2022 vers. 1.5

aprile 2021

FOCUS

FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica Pubblicazione Aprile 2022 sul DECRETO 14 febbraio 2022 – “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”

ENEA

FAQ ECOBONUS

Gennaio 2021

pag. 21

FOCUS

1.E (ex 14) L’IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal “decreto edifici” è al 10%? Come deve essere compilata la fattura? Le spese ammesse a detrazioni sono comprensive di IVA?

Pur non essendo obbligatorio possedere fatture separate per i materiali e la manodopera, si consiglia di ignorare questa facilitazione solo “virtuale”.

L’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, riporta:

1.3.1. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità iummobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%.

Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quella dei beni stessi.

ESEMPIO

  1. costo totale dell’intervento: 10.000 euro
  2. costo per la prestazione lavorativa (manodopoera): 4.000 euro
  3. costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari): 6.000 euro

L’iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (a – c = 10.000 – 6.000 = 4.000).

Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FAQ – Versione III

24 novembre 2020

pag. 38

FOCUS

16.1. L’IVA indicata in fattura rientra nell’agevolazione?

Sì, l’IVA indicata in fattura rientra nella detrazione del 110%. Sul punto si veda la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E/2020 che al paragrafo 4 prevede “La detrazione si applica, inoltre, sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell’IVA”.

16.2. Se opto per lo sconto in fattura devo pagare l’IVA?

No. L’IVA indicata in fattura rientra nella detrazione del 110% e, se il contribuente esercita l’opzione prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio, anche nello sconto in fattura. Di conseguenza se, per ipotesi, lo sconto in fattura è integrale, nulla deve essere pagato e l’Iva non va versata dal committente.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 30/E

Dicembre 2020

D. 5.3.2

FOCUS

Il costo fiscale degli interventi, cui parametrare il Superbonus, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie) di determinazione del reddito da parte del contribuente.

In particolare, ai sensi del citato articolo 110, comma 1, lettera b) del Tuir nel valore dei beni e servizi dell’impresa sono compresi «anche gli oneri accessori di diretta imputazione».

Ne consegue che, ai fini del calcolo della predetta detrazione costituisce una componente del costo l’eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972.

Diversamente, considerato che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale», non è possibile computare nel valore ai fini del Superbonus l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Principio di diritto n. 15

14 settembre 2020

FOCUS

IVA- aliquota applicabile – Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica

Il numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%, tra gli altri, agli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”. I successivi numeri 127-sexies), e 127- septies), stabiliscono l’applicazione dell’analoga aliquota ridotta, rispettivamente, ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edifici di cui al n. 127-quinquies) e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies).

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