IMPIANTI

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.L. n. 34/2020art. 119, comma 1, lettera b) e c)

1. … b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria …
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria …

ATTI INTERPRETATIVI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n.17/E

26 giugno 2023

FOCUS

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n.13/E

13 giugno 2023

FOCUS

Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11


CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 2

18 aprile 2023

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al 
decreto legge n. 11 del 2023 
CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 2

13 gennaio 2023

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto legge n. 176 del 2022 – Dossier n° 2 – Schede di lettura
Il Servizio Studi della Camera ha aggiornato lo speciale dossier sul Superbonus 110%. La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 118

4 luglio 2022

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – Dossier n° 118 – Schede di lettura
Il Servizio Studi della Camera ha aggiornato lo speciale dossier sul Superbonus 110%. La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
CAMERA DEI DEPUTATI

Interrogazione 4-11982 Del Barba, Centemero, Sut, Nardi e D’Alessandro

30 giugno 2022

FOCUS
Risposta a pagina: XXVII (pdf. pag. 43)
Per sapere – quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per chiarire che, ai fini del « Superbonus » non sussistono obblighi normatività circa la presenza di un impianto di riscaldamento preesistente negli edifici di cui al comma 1-quater, nonché per ribadire che la qualificazione di edificio esistente non può declinarsi fino a precludere le relative detrazioni a edifici «fatiscenti» e non preriscaldati, con grave pregiudizio sia per gli obiettivi di decarbonizzazione che di limitazione di consumo del suolo.

Tuttavia, per le sole categorie di immobili previste all’articolo 119, comma 1-quater del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si ritiene che la preesistente presenza di idoneo impianto di riscaldamento, in considerazione dello stato degli edifici di cui trattasi e delle oggettive condizioni degli stessi, può essere attestata anche attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In aggiunta a tale dichiarazione attestante la pregressa esistenza dell’impianto e in conseguenza di essa, la stessa dovrà essere corredata da una relazione tecnica che qualifichi tecnicamente la tipologia dell’impianto presente nell’edificio in tempi precedenti o nello stato iniziale e che attesti tale impianto fosse idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito.
AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 23/E

23 giugno 2022

Documento sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1

FOCUS

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 118 2022 Camera dei Deputati – Finanze

29 aprile 2022

NOTE

Studi – Finanze
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento alla legge di bilancio 2022

VI COMMISSIONE FINANZE

Commissione MEF risposta 5-07599 Fragomeli

8 marzo 2022

FOCUS

5-07599 Fragomeli: Chiarimenti sull’applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio.
Allegato 3
a) se l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale, ovvero l’installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all’alimentazione del medesimo possano essere considerati « intervento su singola unità immobiliare », dando quindi la possibilità di usufruire del bonus mobili per acquisti da destinare all’arredo dell’unità immobiliare di proprietà del soggetto proprietario dell’impianto fotovoltaico, o se debba essere invece essere considerata come « intervento su parti comuni di edifici residenziali »
c) se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione disposta dall’articolo 1, comma 28, lettera e) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato il comma 8-bis, dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, interessa anche gli edifici unifamiliari.
d) se, nel caso ci siano interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per cento, sismabonus ed Ecobonus 110
per cento), la realizzazione, entro il 30 giugno 2022, del 30 per cento dell’intervento complessivo sulle unità familiari può riferirsi a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo quelli riguardanti il Superbonus 110 per cento) e che, pertanto, il rispetto di tale percentuale sia soddisfatto anche nel caso in cui gli interventi progettati oggetto di Superbonus non abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
e) se le spese per le sonde geotermiche possano essere ricomprese nel massimale dei pannelli solari;
f) se la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisce comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 119, comma 3-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e pertanto se possono essere autorizzati tali lavori con l’approvazione in assemblea condominiale, ai sensi del comma 9-bis, del medesimo articolo 119, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio anche qualora vi sia un’alterazione del decoro architettonico.

ENEA

FAQ – Risposte alle domande più frequenti ECOBONUS

13 maggio 2021

FOCUS

16.D Vorrei sapere se l’installazione di un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata), correlata ad un intervento di coibentazione di superfici opache oppure in concomitanza con la sostituzione del generatore di calore, possa essere agevolata con l’Ecobonus? Risposta di ENEA
… si ritiene che i sistemi di VMC possono accedere alle citate detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati. In tal caso i
sistemi di VMC risultano parte integrante dell’impianto di climatizzazione invernale e ad
essi si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti. Anche per tale casistica, il sistema di VMC installato deve garantire un
risparmio energetico, da asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato, rispetto alla situazione che prevede un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto
dalla norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete. Conseguentemente sono ammissibili solamente i sistemi di
VMC dotati di recupero di calore.

ENEA

Vademecum APE Convenzionale

11 marzo 2021

FOCUS

3. Indicazioni di calcolo e di modellazione dell’edificio per gli APE convenzionali
3.1. Servizi energetici dell’edificio ante e post interventi

Sia nel caso di intero edificio sia nel caso di unità immobiliari funzionalmente indipendenti, in merito ai servizi energetici da considerare nel calcolo per l’APE convenzionale, si precisa quanto segue.

Nella determinazione dell’EPgl,nren (globale non rinnovabile) nell’APE convenzionale post-intervento sono da considerare solo gli EP relativi ai servizi già presenti nella situazione ante. Ciò non significa, tuttavia, che nell’input di calcolo per la modellizzazione della situazione “post” debbano essere esclusi i servizi eventualmente aggiunti con i lavori. L’input e la modellizzazione dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente devono essere sempre completi (tutti i servizi e gli impianti presenti). È solo nella sommatoria per la determinazione dell’EPgl finalizzata alla dimostrazione del miglioramento di classe che vengono considerati (sommati) solo gli EP relativi ai servizi presenti nella situazione “ante”. Qualora infatti così non fosse, cioè venissero esclusi dalla modellizzazione “post” i servizi eventualmente aggiunti nel corso dei lavori, potrebbe crearsi una situazione irrealistica nella ripartizione dell’energia elettrica prodotta in situ (ad es. da fotovoltaico) sui servizi presenti.

A titolo esemplificativo si immagini una situazione “ante” con solo i servizi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria soddisfatti da caldaia a gas e una situazione post con i servizi riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento (nuova installazione) soddisfatti da pompa di calore con aggiunta, contestuale, di impianto fotovoltaico. Qualora venisse escluso il raffrescamento dalla modellizzazione “post”, l’intera produzione del fotovoltaico andrebbe, nel calcolo, a compensare solamente i servizi di riscaldamento e acqua calda sanitaria (e non raffrescamento). Si creerebbe quindi un beneficio non realistico relativamente al miglioramento della classe (che verrebbe valutato solo sui servizi riscaldamento e acqua calda sanitaria).

3.2. Presenza di impianti comuni a più unità immobiliari

Sia nel caso di intero edificio sia nel caso di unità immobiliari funzionalmente indipendenti, in presenza di impianti comuni a più unità immobiliari, si precisa quanto segue.

Nella redazione degli APE convenzionali, devono essere inserite tutte le unità immobiliari che accedono alle detrazioni fiscali del 110% servite da impianti comuni con l’eventuale esclusione delle unità immobiliari che secondo quanto riportato nel punto 2.1. è possibile scorporare.

Per la gestione del calcolo nel caso di impianti comuni a più unità immobiliari si seguano le indicazioni della UNI/TS 11300-5.

ENEA

FAQ ECOBONUS

Gennaio 2021

pag. 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19

FOCUS

4.C (ex 44) Devo intraprendere una ristrutturazione radicale di un immobile, installando tra l’altro un nuovo impianto termico a pompa di calore e dei pannelli solari termici. L’ingegnere che segue il lavoro mi ha detto però che difficilmente potrò beneficiare delle detrazioni ex legge 296/2006 per tutti gli interventi. Come stanno veramente le cose?

L’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 al punto 1 recita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

  1. il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  2. il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  3. il 50 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2018”.

Per “ristrutturazioni rilevanti” si intendono gli edifici demoliti e ricostruiti e quelli con superficie utile di almeno 1000 m2 ristrutturati integralmente. Subentra poi il c.4 dell’art. 11 dello stesso decreto che aggiunge: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. In concreto, quindi, riteniamo possa essere ammissibile al beneficio fiscale del 65% unicamente la parte di spesa sostenuta per l’impianto che produce la quota di energia termica eccedente il vincolo cogente sopra identificato”.

1.D (ex 4) Devo sostituire il generatore di calore del mio impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?

Si rimanda al vademecum “Caldaie a condensazione” scaricabile dalla pagina WEB:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html

4.D (ex 17) Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un’altra. Devo richiedere l’asseverazione dell’impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?

Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l’asseverazione (vedi vademecum sulle caldaie a condensazione

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/caldaie-a-condensazione.html

che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza nominale è inferiore o uguale a 100 kW, lei può scegliere se richiedere l’asseverazione al tecnico che preferisce o richiedere una dichiarazione del fornitore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se installate perché tecnicamente compatibili) che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui al punto 4.1 a) dell’Allegato A del “DM Requisiti” 6.08.2020 (per lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, i requisiti da rispettare sono quelli di cui all’art. 9, comma 1 del “decreto 19.02.2007 “decreto edifici”). La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.

Vademecum del 25 gennaio 2021

5.D (ex 20) Voglio installare a casa mia, già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas, un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere all’Ecobonus?

È agevolata la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Per quanto sopra, non riteniamo agevolabili quegli impianti che costituiscono invece integrazione ad un impianto di climatizzazione invernale già esistente.

6.D (ex 21) Nel mio appartamento riscaldato con un impianto a pompa di calore, ho sostituito un’unità esterna di condizionamento con un’altra più efficiente. Posso accedere alle detrazioni fiscali ai sensi del comma 347 della legge finanziaria 296/2006?

L’Art.2, comma 1e) del “DM Requisiti” 6.08.2020 definisce agevolabili ai sensi del comma 347, gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili. Installato il nuovo generatore, com’è buona regola, per accedere alle detrazioni fiscali ai sensi di questo comma, la norma prescrive anche che debba necessariamente essere verificato e messo a punto il sistema di distribuzione. Quanto riportato sopra costituisce il disposto normativo. In assenza di una specifica definizione del termine “sostituzione parziale” dell’impianto, consultato al riguardo anche il MiSE, riteniamo che per usufruire di questi incentivi, al di là dei requisiti specifici che esso deve assicurare, diversi a seconda del tipo di impianto, l’intervento debba necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore e che possa poi eventualmente comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto.

Conseguentemente, qualora l’impianto a pompa di calore assolva alla climatizzazione invernale dell’appartamento e non costituisca integrazione all’impianto già esistente, poiché ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore, è opinione ENEA che siano agevolabili ai sensi di questo comma anche quegli interventi “parziali” che consistono nella sola sostituzione.

9.D (ex 24) Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?

Un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Per edificio vale la definizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 192/05. Ancora, l’edificio è “esistente”, se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se vengono pagati i tributi dovuti. Inoltre, per la fruizione dell’Ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31.05.2007). Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l tricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce:

“impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate“.

Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’Ecobonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 30/E

Dicembre 2020

D. 4.4.5.

FOCUS

L’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari. In sostanza, anche in occasione dei predetti chiarimenti si è ritenuto irrilevante la circostanza che le pertinenze fossero o meno servite dall’impianto termico.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FAQ – Versione III

24 novembre 2020

pag. 28 – 29 – 30

FOCUS

9.2. Nelle spese di sostituzione dell’impianto termico, può essere ricompresa nel Superbonus 110% una caldaia elettrica a scambio ionico, atta ad aumentare la temperatura dell’acqua a servizio di un impianto con radiatori, avendo inserito come generatore primario una pompa di calore la cui temperatura massima dell’acqua calda non può raggiungere i valori richiesti dai radiatori?   Con il D. Lgs. 48/2020 è stata modificata la definizione di impianto termico come segue “impianto tecnologico fisso destinato … ad uso residenziale ed assimilate.” In pratica, a partire dal 2020 sono considerati impianti anche i generatori la cui potenza è inferiore a 5 kw. Quindi, sulla base del D.P.R. 74/2013, è necessario far redigere il libretto di impianto anche per questi generato. Al riguardo, si ricorda che, in linea con la prassi in materia, la sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110 per cento. Sono inoltre ammesse le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche), restano fermi i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.

9.3. Posso considerare come intervento trainato la sostituzione di climatizzatori su parti private?  La normativa non fa esplicito riferimento ai condizionatori, né includendoli né escludendoli. Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. 192/05 -come modificato dal D. Lgs. 48/2020- per la definizione di “impianti di riscaldamento”, si può ritenere che, nel caso vengano installati impianti condizionatori a pompa di calore reversibili, questi possano rientrare nel Superbonus al 110%.

9.6. È possibile usufruire del Superbonus per l’installazione di impianti di climatizzazione invernale?  No. La norma prevede che il Superbonus si applichi solo alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, e non anche alla loro installazione. La norma si pone in linea con quanto previsto per l’Ecobonus, per il quale non rientrano nell’ambito applicativo della detrazione le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne siano sprovvisti, con l’eccezione dal 1° gennaio 2015 dell’installazione dei generatori alimentati a biomassa.

9.9. Sto ristrutturando un’abitazione unifamiliare, per l’efficientamento energetico sono stati previsti come interventi trainanti la posa di un cappotto termico e la sostituzione di un generatore a biomasse con Pompa di Calore. L’installazione di un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) con batteria di deumidificazione può rientrare nel Superbonus 110% come intervento trainato? La ventilazione meccanica controllata non è espressamente prevista dalla normativa sull’Ecobonus, quindi non può essere considerata neanche un intervento trainato e in quanto tale non può accedere alla detrazione fiscale del 110%. Lo ha precisato ENEA durante un recente webinar.

ENEA

FAQ SUPERBONUS

Ottobre 2020

pag. 3

FOCUS

FAQ n.4. Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus (ex legge 296/2006 e D.L. 63/2013 e successive modificazioni) e dal Superbonus (detrazioni fiscali del 110% ex D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) è richiesta, tranne qualche eccezione, la presenza dell’impianto di climatizzazione invernale. Cosa si intende per impianto di climatizzazione invernale?

Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31/05/2007).

Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l-tricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Nella circolare 24/E del 2020 è stato precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 24/E

8 agosto 2020

Paragrafo 2.1 – 2.1.2

FOCUS

La sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110 per cento.

Il Superbonus spetta anche per le spese relative all’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

La detrazione spetta, nel limite massimo di spesa previsto, anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.

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