DUE CLASSI

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.L. n. 34/2020
art. 119, comma 3

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3 -ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 22 febbraio 2024 n. 17

LEGGE 22 febbraio 2024 n. 17

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2023, n. 212

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2023, n. 212

Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ATTI INTERPRETATIVI

CAMERA DEI DEPUTATI

Documento A.C. 1630 – Verifica delle quantificazioni

24 gennaio 2023

FOCUS
Verifica delle quantificazioni – A.C. 1630
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 23/E

23 giugno 2022

Documento sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1

FOCUS

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

ENEA

Nota: Chiarimento sui tetti non disperdenti

7 marzo 2022

FOCUS

Chiarimento sui tetti non disperdenti – SuperEcobonus – art. 119, comma 1, lettera a) del D.L. 34/2020 e successive modificazioni – “decreto rilancio”

L’interpretazione della nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del “decreto rilancio”, di concerto con MiTE, è stata la seguente:
“Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25 della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a).” (vedi a pag. 33 della documento ENEA “Guida all’utilizzo del Portale SuperEcobonus”).
VI COMMISSIONE FINANZE

Interrogazione a risposta in commissione 5-06751 presentato da FRAGOMELI Gian Mario

20 ottobre 2021

FOCUS

Appare necessaria una risposta del Governo alle richieste informative e ai quesiti di seguito riportati, al fine di dare massima visibilità alle problematiche poste, proponendo soluzioni che facilitino il rapporto con i contribuenti –:
– se intenda adottare iniziative per confermare che per la fruizione del bonus facciate sia sufficiente l’emissione della fattura a saldo da parte della ditta con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura entro la scadenza di dicembre e quali siano le verifiche che l’amministrazione finanziaria intende mettere in atto al fine di controllare la corretta esecuzione e il completamento dei progetti necessari per il riconoscimento del beneficio;
– se intenda adottare iniziative per confermare, in relazione ai massimali di spesa concernenti il fotovoltaico/accumulatori e quelli per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici (sismabonus), che i limiti dei massimali si intendono separati e non vanno cumulati così come previsto nella risposta all’interpello n. 210 del 2021 della direzione centrale, specificando che per il fotovoltaico i limiti sono pari a 48.000 euro, per l’accumulo a ulteriori 48.000 euro e per gli interventi antisismici a 96.000 euro;
– come si intenda garantire la possibilità di sostituzione o correzione delle comunicazioni di opzione di cessione del credito previsto dall’articolo 121 del citato decreto n. 34 del 2020 già presentate, per le quali sono in corso le verifiche tecniche da parte dei professionisti incaricati dagli istituti di credito cessionari, a tal fine ammettendo la possibilità di presentare istanze in autotutela anche per modificare il soggetto cessionario, comunque entro il termine di inizio della fruizione del «Superbonus» e abilitare i funzionari territoriali ad operare manualmente per inserire le correzioni;
– quale sia il suo orientamento circa l’estensione dell’opzione di cessione del credito anche agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali detraibili dall’Irpef al 50 per cento;
– se tra gli interventi ammessi al «Superbonus» rientrino anche le opere di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, per la parte corrispondente al volume demolito, che realizzano un miglioramento sismico e di due classi energetiche.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 30/E

Dicembre 2020

D. 4.2.2
D. 3.1.6

FOCUS

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus «si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1» e sempreché assicurino nel loro complesso «il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

Se gli interventi riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono l’edificio, la verifica si esegue considerando l’intero edificio. Qualora, invece, l’intervento riguardi la singola unità immobiliare, la verifica va effettuata con riferimento a unità immobiliare e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

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