Interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
3. […] Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Legge di Bilancio 2023
Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. (Aiuti quater)
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
art. 3
Art. 3 Interventi edilizi
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
MODULO CILA-SUPERBONUS e ALTRI SOGGETTI COINVOLTI. DETERMINAZIONE DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
SCARICA I MODULIIl 4 agosto 2021 la Conferenza Unificata ha dato il via libera all’accordo per l’adozione del modulo per la Cila, la Comunicazione asseverata di inizio attività, con il quale si riducono drasticamente gli adempimenti necessari per accedere al superbonus 110%.
Il modello entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica – 05/08/2021.
Nel file pdf che si può scaricare cliccando sul bottone si trovano il modulo CILA-SUPERBONUS e il modulo CILA-ALTRI SOGGETTI COINVOLTI.
Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11
23 giugno 2022
Documento sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1
Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.
13 aprile 2022
5-07813 Fragomeli: Chiarimenti per l’accesso ai benefici fiscali del Superbonus: In relazione alla richiesta di chiarire se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione – disposta dall’articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – si applichi anche agli edifici condominiali, ante e post intervento, oggetto di « sisma bonus acquisti » di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 …
29 marzo 2022
5-07599 Fragomeli: Chiarimenti sull’applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio.
Allegato 3
c) se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione disposta dall’articolo 1, comma 28, lettera e) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato il comma 8-bis, dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, interessa anche gli edifici unifamiliari.
d) se, nel caso ci siano interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per cento, sismabonus ed Ecobonus 110
per cento), la realizzazione, entro il 30 giugno 2022, del 30 per cento dell’intervento complessivo sulle unità familiari può riferirsi a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo quelli riguardanti il Superbonus 110 per cento) e che, pertanto, il rispetto di tale percentuale sia soddisfatto anche nel caso in cui gli interventi progettati oggetto di Superbonus non abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
20 ottobre 2021
Appare necessaria una risposta del Governo alle richieste informative e ai quesiti di seguito riportati, al fine di dare massima visibilità alle problematiche poste, proponendo soluzioni che facilitino il rapporto con i contribuenti –:
– se intenda adottare iniziative per confermare che per la fruizione del bonus facciate sia sufficiente l’emissione della fattura a saldo da parte della ditta con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura entro la scadenza di dicembre e quali siano le verifiche che l’amministrazione finanziaria intende mettere in atto al fine di controllare la corretta esecuzione e il completamento dei progetti necessari per il riconoscimento del beneficio;
– se intenda adottare iniziative per confermare, in relazione ai massimali di spesa concernenti il fotovoltaico/accumulatori e quelli per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici (sismabonus), che i limiti dei massimali si intendono separati e non vanno cumulati così come previsto nella risposta all’interpello n. 210 del 2021 della direzione centrale, specificando che per il fotovoltaico i limiti sono pari a 48.000 euro, per l’accumulo a ulteriori 48.000 euro e per gli interventi antisismici a 96.000 euro;
– come si intenda garantire la possibilità di sostituzione o correzione delle comunicazioni di opzione di cessione del credito previsto dall’articolo 121 del citato decreto n. 34 del 2020 già presentate, per le quali sono in corso le verifiche tecniche da parte dei professionisti incaricati dagli istituti di credito cessionari, a tal fine ammettendo la possibilità di presentare istanze in autotutela anche per modificare il soggetto cessionario, comunque entro il termine di inizio della fruizione del «Superbonus» e abilitare i funzionari territoriali ad operare manualmente per inserire le correzioni;
– quale sia il suo orientamento circa l’estensione dell’opzione di cessione del credito anche agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali detraibili dall’Irpef al 50 per cento;
– se tra gli interventi ammessi al «Superbonus» rientrino anche le opere di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, per la parte corrispondente al volume demolito, che realizzano un miglioramento sismico e di due classi energetiche.
Il presente Quaderno, dopo una breve ricostruzione del quadro giuridico della disciplina del Superbonus e un’informativa delle novità introdotte dal decreto c.d. Semplificazioni e Governance, fornisce lo schema di CILA, oggetto di Accordo in Conferenza Unificata.
A PAG. 12
3 agosto 2021
Premessa
Si riporta di seguito un commento sulle norme di maggior interesse per i Comuni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129 e recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” come convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021.
…
pag. 5
Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana – Superbonus (Artt.33 e 33-bis)
Si tratta di una norma fortemente richiesta dall’ANCI che rende molto più agevole accedere alla misura. Il decreto prevede che i lavori di ristrutturazione agevolati al 110% – a meno che non comportino demolizione e ricostruzione – potranno essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (cd Cila). Non dovrà più essere presentato “lo stato legittimo”, ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche. Ciò, tuttavia, solo ai fini dell’agevolazione fiscale.
Il decreto, infatti, precisa che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
segue …
Marzo 2021
pag. 6
Prot. Ingresso n. 8047 del 21/10/2020 proveniente da Agenzia delle Entrate
Risposte elaborate dalla Commissione Monitoraggio
Quesito 1.
Modifiche art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001, apportate D.L. n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020.
Alla luce della nuova disposizione, in vigore dal 17 luglio 2020, occorre chiarire se gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico rientrano sempre nella “ristrutturazione edilizia”, a prescindere dal “l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico” e “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
11.A (ex 41) Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile. Intendo demolirlo e ricostruirlo in modo più efficiente dal punto di vista energetico, usufruendo delle detrazioni fiscali ex legge 296/2006. Alla luce della recente normativa, sono tenuto a rispettare la stessa volumetria?
La conversione in legge del “decreto semplificazioni” 76/220 ha modificato la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo Unico (Decreto n. 380 del 6.06.2001, art. 3 lettera d)) ricomprendendo anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche:
In ogni caso si ritiene che la quota parte di intervento che interessa un ampliamento di volumetria riscaldata, non può essere agevolata con l’Ecobonus in quanto non comporta risparmio energetico rispetto alla situazione esistente prima dell’intervento e quindi le relative spese sostenute devono essere scorporate. Inoltre L’Attestato di Prestazione Energetica redatto a fine lavori, deve considerare l’edificio nella sua configurazione finale.
Con riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione, ammessi al Superbonus ai sensi dell’articolo 119, comma 3, del decreto Rilancio, deve essere rispettato il requisito del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio e occorre acquisire a tale fine l’A.P.E. ante e post intervento.
24 novembre 2020
pag. 32
11.2. Posso fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio sismico 1,2 o 3, demolito e ricostruito?
Sì, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda la detrazione, il contribuente può scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
11.3. Sono un’impresa di costruzioni e vorrei demolire e ricostruire con aumento di cubatura ed edificio per realizzare una c.d. ‘casa antisismica’ da rivendere entro 18 mesi dall’ultimazione. L’edificio ricostruito deve avere lo stesso numero di unità immobiliari presenti in quello demolito oppure si può realizzare un numero maggiore di unità immobiliari?
Rientra nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dell’edificio che determini un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
FAQ n.7. Nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, quali sono le spese ammesse? Come deve essere redatto l’APE post operam?
Dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti all’ampliamento. L’APE post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale.
L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
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