CUMULABILITA’

In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative di incentivazione fiscale, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni o in alcuni casi possono essere cumulabili.

ATTI INTERPRETATIVI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 23/E

23 giugno 2022

Documento sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1

FOCUS

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 7

25 giugno 2021

pag. 170 e 465

FOCUS

Per le spese relative agli immobili vincolati, nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi antisismici, sia di quella del 19 per cento di cui all’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà. Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato art. 15 del TUIR, è calcolata sull’intero importo eccedente (Circolare 22.12.2020 n. 30/E).
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Cumulabilità con altre agevolazioni

ENEA

FAQ ECOBONUS

Gennaio 2020

pag. 22 – 23

FOCUS

4.E (ex 35) Ho intenzione di effettuare alcuni interventi di riqualificazione energetica nel mio immobile. Sono a conoscenza che alcuni comuni hanno istituito incentivi specifici per l’installazione di pannelli solari o per la sostituzione di vecchi impianti con caldaie a condensazione. Questi incentivi “locali” sono da ritenersi cumulabili con le detrazioni fiscali ex legge 296/2006?

Dal combinato disposto del comma 5 dell’Art.28 del D. Lgs. 28 del 2011 e del decreto del MISE 28 dicembre 2012, riteniamo che le detrazioni fiscali ex legge 296/2006, dal 3 gennaio 2013 siano:

non cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi;

compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni (previa verifica che questi incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali e usufruendo di essi per la parte di spesa eccedente gli incentivi “locali”). Si ricorda che le detrazioni fiscali si applicano alle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente. Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2019.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 30/E

Dicembre 2020

Paragrafo 3.1.7

FOCUS

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir, ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento delle spese sostenute.

Relativamente a tali spese, l’articolo 16-bis del medesimo Tuir, concernente la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, stabilisce, altresì, che tale detrazione «è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento».

La medesima disciplina si applica anche agli interventi finalizzati al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici – ammessi al sismabonus di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 – che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, danno diritto al Superbonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 24/E

8 agosto 2020

Paragrafo 6

FOCUS

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica. In particolare:

  • interventi di riqualificazione energetica degli edifici disciplinati dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 non effettuati «congiuntamente» a quelli che danno diritto al Superbonus. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione attualmente prevista va dal 50 per cento al 85 per cento delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR, nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione è attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all’articolo 16-ter del decretolegge n. 63 del 2013, pari al 50 per cento delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, per cui spetta una detrazione pari al 50 per cento delle spese (ad esempio, il rifacimento dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

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