Isolamento termico delle superfici opache orizzontali ed inclinate.
Isolamento termico delle superfici opache orizzontali ed inclinate.
1. … a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate … Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
23 giugno 2022
Documento sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1
Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.
Chiarimento sui tetti non disperdenti – SuperEcobonus – art. 119, comma 1, lettera a) del D.L. 34/2020 e successive modificazioni – “decreto rilancio”
A seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica si comunica quanto segue:
1) le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori;
2) le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.
Il presente Quaderno, dopo una breve ricostruzione del quadro giuridico della disciplina del Superbonus e un’informativa delle novità introdotte dal decreto c.d. Semplificazioni e Governance, fornisce lo schema di CILA, oggetto di Accordo in Conferenza Unificata.
A PAG. 12
3 agosto 2021
Premessa
Si riporta di seguito un commento sulle norme di maggior interesse per i Comuni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129 e recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” come convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021.
…
pag. 5
Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana – Superbonus (Artt.33 e 33-bis)
Si tratta di una norma fortemente richiesta dall’ANCI che rende molto più agevole accedere alla misura. Il decreto prevede che i lavori di ristrutturazione agevolati al 110% – a meno che non comportino demolizione e ricostruzione – potranno essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (cd Cila). Non dovrà più essere presentato “lo stato legittimo”, ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche. Ciò, tuttavia, solo ai fini dell’agevolazione fiscale.
Il decreto, infatti, precisa che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
segue …
6.B (ex 30) Sto recuperando il sottotetto – attualmente non abitabile e non riscaldato – di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l’isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l’alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso accedere alle detrazioni previste dall’ECOBONUS (ex legge 296/2006) per le spese di rifacimento della copertura?
Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata (cfr. norma UNI 6946), occorre che il tecnico asseveri questa circostanza, ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile, ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati, ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativarelativa all’Ecobonus (ex legge 296/2006), infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
Nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, le relative spese rientrano nel Superbonus, a condizione, tuttavia, che – per l’edificio oggetto di intervento – siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi A.P.E. convenzionali, ante e post, intervento.
24 novembre 2020
pag. 20
4.10 – L’agevolazione si applica se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, da intendersi come integralmente considerato, senza cioè distinzione tra vani riscaldati e non.
La coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno.
(Superato dalle modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020 n. 178. – Rif. FAQ ECOBONUS, Gennaio 2021, pag. 10, 6b)
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