CESSIONE CREDITO

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.L. n. 34/2020 art. 119, comma 11

11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi …

RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 23 maggio 2024 n. 67

LEGGE 23 maggio 2024 n. 67
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.

RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 22 febbraio 2024 n. 17

LEGGE 22 febbraio 2024 n. 17

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2023, n. 212

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2023, n. 212

Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 9 ottobre 2023, n. 136

LEGGE 9 ottobre 2023, n. 136. – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia  di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. 

Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 118 del 2023.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

All’articolo 25:
al comma 1, le parole: «di cui all’articolo 121, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020».
RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104

DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104. Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

Art. 24.
Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica 
1. All’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
Art. 25.
Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 11 aprile 2023, n. 38

LEGGE 11 aprile 2023, n. 38 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 24 febbraio 2023 n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative.

Data di pubblicazione: 27 febbraio 2023

10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.
RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11

Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto- legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, sono abrogate.
RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197

Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Legge di Bilancio 2023

8. I crediti d’imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell’articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

47. Il credito d’imposta di cui ai commi 45 e 46 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
48. Il credito d’imposta di cui ai commi 45 e 46 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti  a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta di cui ai commi 45 e 46. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 122 bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell’articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

51. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono inseriti i seguenti:  «1-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
1-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle  imprese beneficiarie ad altri soggetti, com presi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta di cui al presente articolo, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo credito d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».
894. Le disposizioni dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano:
a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 21 settembre 2022, n. 142

LEGGE 21 settembre 2022, n. 142. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Art. 33-ter (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). – 1. All’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
“1-bis.1. All’articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ‘in presenza di concorso nella violazione’ sono inserite le seguenti: ‘con dolo o colpa grave’. Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
1-bis.2. Per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.
RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 15 luglio 2022, n. 91

LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Art. 14.
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici 
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;
b) all’articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;
2) alla lettera b), le parole «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. 
Art. 14.
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici 
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;
b) all’articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;
2) alla lettera b), le parole: «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l’anno 2022, 127,6 milioni di euro per l’anno 2023, 130,2 milioni di euro per l’anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l’anno 2033, si provvede ai sensi dell’articolo 58.
RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 27 aprile 2022, n. 34

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Art. 1
1. Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 29-bis (Modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
– 1. All’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.
2. All’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 28 marzo 2022, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Modifiche al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
Art. 28
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
Comma 3
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1-bis, lettera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1-bis, lettera b), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

 

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d-bis) all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.

3-ter. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: “Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli”;
2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”;
b) all’articolo 4, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”».

 

Dopo l’articolo 28 sono inseriti i seguenti: 

Art. 28-bis (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche). — 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: “629,” sono inserite le seguenti: “640, secondo comma, numero 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640 bis,”;
b) all’articolo 316-bis:
1) alla rubrica, le parole: “a danno dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “di erogazioni pubbliche”;
2) le parole da: “o finanziamenti” fino a: “finalità” sono sostituite dalle seguenti: “, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste”;
c) all’articolo 316-ter:
1) alla rubrica, le parole: “a danno dello Stato” sono sostituite dalla seguente: “pubbliche”;
2) al primo comma, dopo la parola: “contributi,” è inserita la seguente: “sovvenzioni,”;
d) all’articolo 640-bis, dopo la parola: “contributi,” è inserita la seguente: “sovvenzioni,”.
Art. 28-ter (Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale). — 1. L’utilizzo dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
2. L’Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull’utilizzo del credito d’imposta nei casi di cui al comma 1 e comunica i relativi dati al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 28-quater (Disposizioni in materia di benefìci normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro). — 1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente:
“43-bis. Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefìci previsti dagli articoli 119, 119– ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

2. Il comma 43-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Art. 28-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali). — 1. Al fine di incrementare l’efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, all’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: “procedimento penale” sono aggiunte le seguenti: “, nonché ai servizi centrali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale .

RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022 n. 13

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
Art. 1. – Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
Art. 2.  – Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche
Art. 3. – Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale

RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022 n. 4

ART. 28.
(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «con facoltà di succes- siva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri inter- mediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza fa- coltà di successiva cessione»;
2) alla lettera b) le parole «, con facoltà di succes- siva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione».
2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’artico- lo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, pos- sono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto- legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, let- tera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto- legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, let- tera b), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 30 dicembre 2021 n. 234 - Legge di Bilancio 2022

Controlli Agenzia delle Entrate

Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Legge di Bilancio 2022

31. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
32. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo l, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
33. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
34. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore.
36. Per le controversie relative all’atto di recupero di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
RIFERIMENTO NORMATIVO

GAZZETTA UFFICIALE - Decreto-legge 11 novembre 2021 n. 157

11 novembre 2021.
Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle  agevolazioni fiscali ed economiche.

ATTI INTERPRETATIVI

VI COMMISSIONE FINANZE

Interrogazione 5-03091

12 novembre 2024

FOCUS

5-03091 Fenu: Chiarimenti circa l’inclusione delle « forniture a piè d’opera » nel calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e di sconto in fattura.
12 novembre 2024
Una lettura « a contrario » di tale normativa, da interpretarsi in combinato disposto con le previsioni del vigente codice dei contratti pubblici, così come confermate anche dalla costante giurisprudenza in materia, suggerisce, pertanto, di includere ordinariamente nella nozione di SAL solo le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere.

Tale tesi troverebbe conferma nello stesso decreto cosiddetto « Asseverazioni » (decreto ministeriale 6 agosto 2020) e, segnatamente, nell’Allegato 2, il quale, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori « realizzati ».

CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 2

24 maggio 2024

FOCUS
Dossier Camera Superbonus 2024
24 maggio 2024
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto legge n. 39 del 2024
Dossier n° 2 – Schede di lettura 24 maggio 2024
CAMERA DEI DEPUTATI

Documento A.C. 1630 – Verifica delle quantificazioni

24 gennaio 2023

FOCUS
Verifica delle quantificazioni – A.C. 1630
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento Prot. n. 332687/2023

22 settembre 2023

FOCUS

Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti  tracciabili.

La comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia prot. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.

Due documenti: Il provvedimento e la richiesta

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n.27/E

7 settembre 2023

FOCUS

Modifiche apportate dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi.

VI COMMISSIONE FINANZE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00979

28 giugno 2023

FOCUS
VI COMMISSIONE (FINANZE) Interrogazione 5/00979
chiarire, in particolare, se le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022, in relazione al cosiddetto superbonus 110 per cento per le villette e unifamiliari e comunque rientranti nelle proroghe che il decreto-legge n. 11 del 2023 ha previsto al fine della cessione del credito, possono rientrare all’interno delle misure previste dal nuovo comma 1-sexies dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n.17/E

26 giugno 2023

FOCUS

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza

CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 2

18 aprile 2023

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al 
decreto legge n. 11 del 2023 
AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento Prot. n. 2023/132123

18 aprile 2023

FOCUS

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato Stampa N° 51 

30 aprile 2023

FOCUS

Superbonus 110% sulle unità unifamiliari, c’è tempo fino al 30 settembre per completare i lavori.

Ampliato l’utilizzo della remissione in bonis per l’invio della comunicazione di cessione del credito.

CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 2

13 gennaio 2023

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto legge n. 176 del 2022 – Dossier n° 2 – Schede di lettura
Il Servizio Studi della Camera ha aggiornato lo speciale dossier sul Superbonus 110%. La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AGENZIA DELLE ENTRATE

Aree tematiche Superbonus 110% FAQ

27 dicembre 2022

FOCUS

La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 chiarisce che nel caso di errori sostanziali presenti nella Comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi, di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, è consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata. In tale eventualità, quando può essere inviata la nuova Comunicazione corretta?

AGENZIA DELLE ENTRATE

Aree tematiche superbonus 110% FAQ

12 ottobre 2022

FOCUS

1) In caso di interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari possedute da un unico proprietario, come deve essere compilata la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020?
2) In caso di interventi eseguiti su varie unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario, come deve essere compilata la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020?
3) In caso di applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede per il Superbonus un limite di spesa maggiorato per gli interventi realizzati da taluni enti (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), come deve essere compilata la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del medesimo decreto?

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 33/E

6 ottobre 2022

Documento sostituito in data 07/10/2022 per errata corrige a pagina 32 nel penultimo e nell’ultimo rigo del primo paragrafo e nel secondo e terzo rigo del secondo paragrafo

FOCUS

Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione.

CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 118

4 luglio 2022

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – Dossier n° 118 – Schede di lettura
Il Servizio Studi della Camera ha aggiornato lo speciale dossier sul Superbonus 110%. La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 21/E

20 giugno 2022

FOCUS

Indirizzi operativi e linee guida per il 2022 sulla prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, nonché sulle attività relative al contenzioso tributario, alla consulenza e ai servizi ai contribuenti
Le novità normative apportate dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio), che, proseguendo nel solco tracciato dal decreto – legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. “Decreto Anti-frodi”), ha introdotto disposizioni urgenti per contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di cessione e fruizione dei crediti, con riferimento ai benefici previsti dall’articolo 121 (cosiddetto “Superbonus”) e dall’articolo 122 (bonus edilizi) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  L’attività di analisi del rischio, finalizzata a individuare le diverse fattispecie sopra evidenziate, consentirà di adottare le modalità istruttorie più idonee per la successiva attività di controllo, anche in funzione del profilo di rischio dei contribuenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento Prot. n. 2022/202205

10 giugno 2022

FOCUS

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022
Prot. n. 2022/202205
Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ

19 maggio 2022

FOCUS

A seguito dell’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura)?

CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 118 2022 Camera dei Deputati – Finanze

29 aprile 2022

FOCUS

Studi – Finanze
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento alla legge di bilancio 2022

CAMERA DEI DEPUTATI

Interrogazione del deputato Alessandro Cattaneo – Iniziative in materia di cessione dei crediti relativi ai bonus fiscali – n. 3-02917

27 aprile 2022

FOCUS

Interrogazione del deputato Alessandro Cattaneo – Iniziative in materia di cessione dei crediti relativi ai bonus fiscali – n. 3-02917 (resoconto stenografico pag. 52 e 53)

VI COMMISSIONE FINANZE

VI COMMISSIONE PERMANENTE – Finanze – 5-07813 Fragomeli e 5-07819 Angiola

13 aprile 2022

FOCUS

5-07813 Fragomeli: Chiarimenti per l’accesso ai benefici fiscali del Superbonus: In relazione alla richiesta di chiarire se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione – disposta dall’articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – si applichi anche agli edifici condominiali, ante e post intervento, oggetto di « sisma bonus acquisti » di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 …

ENEA

ENEA – FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica Pubblicazione Aprile 2022 vers. 1.5

aprile 2021

FOCUS

FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica Pubblicazione Aprile 2022 sul DECRETO 14 febbraio 2022 – “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”

AGENZIA DELLE ENTRATE

Agenzia delle Entrate – CIRCOLARE N. 9/E

1 aprile 2022

FOCUS

Commento alle novità fiscali – Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 2024» (legge di bilancio 2022) – Imposte dirette

11. Limite crediti compensabili (comma 72)  pag. 22

AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ

17 marzo 2022

FOCUS

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?

AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento Prot. n. 2022/83833

16 marzo 2022

FOCUS

Proroga dei termini per la comunicazione all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2021, i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 7 aprile 2022.

Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili

FAQ

15 febbraio 2022

FOCUS

6. In caso di mancata congruità, l’impresa perde i benefici delle detrazioni fiscali per interventi
edilizi alla luce di quanto previsto dal DM 41/1998?
Gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato
riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali,
considerando che l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di
regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide,
dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per
l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”. In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui
all’art. 4 del DM 41/98 lettera d) (“Casi di diniego della detrazione” che stabilisce che “La detrazione
non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi
competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”).

AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n. 2022/46900

14 febbraio 2022

FOCUS

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017
A partire dalle informazioni relative all’anno 2021, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento, precedentemente modificate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 30383 del 6 febbraio 2018, n. 28213 del 6 febbraio 2019, n. 1432213 del 20 dicembre 2019 e 49885 del 19 febbraio 2021. Restano ferme le altre disposizioni contenute nei citati provvedimenti.

VI COMMISSIONE FINANZE

Interrogazioni 5-07464 Martino, 5-07466 Albano e 5-07467 Villarosa

9 febbraio 2022

FOCUS

Commissione Finanze della Camera il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Federico Freni ha risposto alle interrogazioni 5-07464 Martino, 5-07466 Albano e 5-07467 Villarosa. Decreto-legge Sostegni ter, disciplina della cessione del credito d’imposta in materia edilizia.
Risposte sono nell’Allegato 3 a pag. 62.
Le repliche sono a pag. 53.

AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ Agenzia delle Entrate

3 febbraio 2022

FOCUS

Aggiornamento delle F.A.Q. dell’Agenzia delle Entrate sui temi del Superbonus 110%.
Quesiti:
Un contribuente che è titolare di un credito già oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020, a seguito dell’entrata in vigore del DL Sostegni-ter, può effettuare un’ulteriore cessione?
– Un contribuente titolare di un credito, in data 28 gennaio 2022, ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’opzione di cessione del credito di cui al comma 1 dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020. Può effettuare un’ulteriore cessione in data 3 febbraio?
– Un contribuente sostiene il 1° dicembre 2021 spese per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro per i quali intende esercitare l’opzione per la cessione del credito. Qualora il 3 gennaio 2022 non abbia ancora trasmesso la relativa comunicazione di cessione all’Agenzia delle entrate è tenuto a richiedere il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione/attestazione della congruità delle spese?

AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento Agenzia delle Entrate, prot. 35873

3 febbraio 2022

FOCUS

Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ Agenzia delle Entrate

28 gennaio 2022

FOCUS

Aggiornamento delle F.A.Q. dell’Agenzia delle Entrate sui temi del Superbonus 110%.
Quesiti:
– Un contribuente sostiene il 1° dicembre 2021 spese per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro per i quali intende esercitare l’opzione per la cessione del credito. Qualora il 3 gennaio 2022 non abbia ancora trasmesso la relativa comunicazione di cessione all’Agenzia delle entrate è tenuto a richiedere il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione/attestazione della congruità delle spese? 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento
Prot. n. 340450/2021

1 dicembre 2021

FOCUS

Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34.

Con il presente provvedimento sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto-legge), introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 16/E

29 novembre 2021

FOCUS

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157

Al fine di recepire le modifiche normative apportate dal Decreto anti-frodi, l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento del 12 novembre 2021, prot. n. 312528, con cui sono state apportate modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847, e sono stati approvati il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle entrate.
Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti sull’applicazione di tali disposizioni.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Faq Agenzia delle Entrate

22 novembre 2021

FOCUS

Bonus edilizi e novità del Decreto legge n. 157/2021: l’Agenzia risponde ai dubbi di contribuenti e operatori
Sono online le risposte dell’Agenzia ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Dl n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus.

VI COMMISSIONE FINANZE

Interrogazione a risposta in commissione 5-06751 presentato da FRAGOMELI Gian Mario

20 ottobre 2021

FOCUS

Appare necessaria una risposta del Governo alle richieste informative e ai quesiti di seguito riportati, al fine di dare massima visibilità alle problematiche poste, proponendo soluzioni che facilitino il rapporto con i contribuenti –:
– se intenda adottare iniziative per confermare che per la fruizione del bonus facciate sia sufficiente l’emissione della fattura a saldo da parte della ditta con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura entro la scadenza di dicembre e quali siano le verifiche che l’amministrazione finanziaria intende mettere in atto al fine di controllare la corretta esecuzione e il completamento dei progetti necessari per il riconoscimento del beneficio;
– se intenda adottare iniziative per confermare, in relazione ai massimali di spesa concernenti il fotovoltaico/accumulatori e quelli per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici (sismabonus), che i limiti dei massimali si intendono separati e non vanno cumulati così come previsto nella risposta all’interpello n. 210 del 2021 della direzione centrale, specificando che per il fotovoltaico i limiti sono pari a 48.000 euro, per l’accumulo a ulteriori 48.000 euro e per gli interventi antisismici a 96.000 euro;
– come si intenda garantire la possibilità di sostituzione o correzione delle comunicazioni di opzione di cessione del credito previsto dall’articolo 121 del citato decreto n. 34 del 2020 già presentate, per le quali sono in corso le verifiche tecniche da parte dei professionisti incaricati dagli istituti di credito cessionari, a tal fine ammettendo la possibilità di presentare istanze in autotutela anche per modificare il soggetto cessionario, comunque entro il termine di inizio della fruizione del «Superbonus» e abilitare i funzionari territoriali ad operare manualmente per inserire le correzioni;
– quale sia il suo orientamento circa l’estensione dell’opzione di cessione del credito anche agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali detraibili dall’Irpef al 50 per cento;
– se tra gli interventi ammessi al «Superbonus» rientrino anche le opere di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, per la parte corrispondente al volume demolito, che realizzano un miglioramento sismico e di due classi energetiche.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 7

25 giugno 2021

pag. 466

FOCUS

Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento Prot. n. 83933/2021

30 marzo 2021

pag 1

FOCUS
Ulteriore proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 
1.1. Il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto
4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, è ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.
ENEA

Documentazione per il SuperEcobonus

11 marzo 2021

FOCUS

Nota di chiarimento – Aggiornamento: 11/03/2021

AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento: Prot. n. 2021/51374

22 febbraio 2021

FOCUS

Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento: Prot. n. 49885/2021

19 febbraio 2021

FOCUS

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 30/E

Dicembre 2020

D. 4.3.4

FOCUS

L’articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi indicati nel comma 2 del medesimo articolo, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (“sconto in fattura”).

Ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti.

In particolare, in tale fattispecie, il cessionario/committente non effettua alcun pagamento del corrispettivo dovuto nei confronti dell’impresa che ha effettuato l’intervento, in ragione della peculiarità della disposizione agevolativa in argomento.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FAQ – Versione III

24 novembre 2020

pagg. 39 – 40

FOCUS

17.3. Nei confronti di chi può essere disposta la cessione del credito?

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

17.6. Il Decreto Rilancio all’articolo 121 consente di cedere il credito di imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 e 2021. È possibile cedere la detrazione del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16 bis lettere a) e b) del TUIR o il bonus facciate per le spese sostenute da un contribuente a gennaio 2020?

, tale possibilità è prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio che stabilisce, tra l’altro, che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis lettere a) e b) del TUIR o per il recupero e il restauro della facciata di cui al bonus facciate possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono altresì optare per la cessione di un credito di imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

17.7. Tra il 2018 ed il 2019 ho eseguito e pagato dei lavori di efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus al 50%. È possibile cedere il credito residuo all’impresa avendo già usufruito in dichiarazione delle prime due rate?

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110%, l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Con riferimento al caso prospettato, non si ritiene possibile la cessione del credito per le rate residue per le spese per lavori di ristrutturazione pagati fino al 31 dicembre 2019. La possibilità di cedere il credito, infatti, è prevista dalle norme esclusivamente per le spese pagate a partire dal 1° gennaio 2020 in poi.

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