A.P.E.

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.L. n. 34/2020
art. 119, comma 3

A.P.E. convenzionale.
Il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento.

Fattori di conversione

Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – Legge di Bilancio 2022

43. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionale di cui al paragrafo 12 dell’allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd Ecobonus, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

ATTI INTERPRETATIVI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 28/E

25 luglio 2022

FOCUS

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte seconda

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 23/E

23 giugno 2022

Documento sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1

FOCUS

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

ENEA

Vademecum APE Convenzionale

11 marzo 2021

FOCUS

ll presente documento, prodotto da ENEA con il supporto del CTI per le parti di sua competenza, vuole fornire chiarimenti in merito alla compilazione degli APE cosiddetti “convenzionali”, ante e post interventi, redatti per le finalità di accesso alle detrazioni fiscali del “Superbonus” 110%.

ENEA

ENEA FAQ ECOBONUS

Gennaio 2021

pag. 2 – 5 – 6

FOCUS

2.A (ex 5) Chi può firmare, quando richiesti, l’asseverazione di un intervento e l’attestato di prestazione energetica previsto dal decreto 19/02/2007 e dal decreto interministeriale 06 agosto 2020? Le spese sono detraibili?

L’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Le parcelle dei professionisti sono anch’esse detraibili, con la medesima aliquota dell’intervento.

9.A (ex 39) Per accedere alle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E) è obbligatorio per tutti gli interventi incentivati? E se sì, le spese tecniche necessarie per redigerlo sono comunque detraibili?

Occorre redigere l’A.P.E per tutte le unità immobiliari che fruiscono delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione globale (comma 344) e per gli interventi sull’involucro (comma 345) con l’eccezione della sostituzione di infissi in singole unità immobiliari. Per ciò che attiene la metodologia di calcolo da seguire, si fa riferimento a quanto previsto dal quadro normativo vigente in materia di certificazione energetica (D.M.26.06.15 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”). Come è stato già detto, l’A.P.E. va conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le relative spese professionali sono anch’esse detraibili.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 30/E

Dicembre 2020

D. 5.2.8.
D. 5.2.4
D. 5.2.7.

FOCUS

Il comma 3 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, stabilisce che l’A.P.E. convenzionale debba essere «rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata». Si ritiene che possa essere utilizzata anche la certificazione rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, ma non iscritto ad alcun ordine professionale.

Si precisa tuttavia che, ai fini delle dichiarazioni di cui al citato decreto asseverazioni del 6 agosto 2020, è obbligatorio, come previsto dall’articolo 2, comma 2 del medesimo decreto, l’iscrizione all’Albo professionale e lo svolgimento della libera professione.

Per accedere al Superbonus, il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi attestati di prestazione energetica (in breve, A.P.E.) convenzionali ante e post intervento, per i soli fabbricati/condomìni che realizzano l’intervento. Pertanto, ad esempio, nel caso di sostituzione di un impianto centralizzato che serve tutti i fabbricati che compongono il condominio o tutti i condomìni di un supercondominio, il doppio passaggio di classe andrà verificato con riferimento, rispettivamente, all’intero condominio o al supercondominio.

Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del decreto Rilancio, «è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell’Allegato A. Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l’utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell’allegato l del decreto Linee guida A.P.E.

Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto interministeriale 6 agosto 2020, per l’accesso al Superbonus esclude la possibilità di utilizzare software basati sui metodi semplificati. Ciò implica che l’A.P.E. post intervento va prodotto con un software che adotti il metodo completo secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 contenente le “Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica”. Nel software utilizzato occorre, quindi, eseguire l’input descrittivo del sistema edificio impianto. Per produrre l’A.P.E. ante intervento è sufficiente il cambio delle stratigrafie delle strutture utilizzate e dei dati dell’impianto ante intervento. In questo modo si ottengono l’A.P.E. ante e post effettivamente confrontabili.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FAQ – Versione III

24 novembre 2020

pag. 27/28

FOCUS

9.1. Cosa si intende per impianto di riscaldamento? Una stufa a legna o a pellet può essere considerata impianto di riscaldamento? Grazie alla nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet – ma anche caminetti e termocamini – sono ora considerati “impianto di riscaldamento”. Di conseguenza sarà possibile accedere al Superbonus, sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico (concretamente difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa) e che vi sia un salto di due classi energetiche dell’edificio da prima a dopo gli interventi. Resta, poi, il problema dell’APE: in presenza di camini e stufe a legna, il calcolo da parte dei tecnici potrebbe non essere così semplice, richiedendo il ricorso a calcoli standard e simulazioni.

ENEA

ENEA FAQ SUPERBONUS

Ottobre 2020

pag. 4

FOCUS

FAQ n. 5.  Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il comma 3 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, richiede la redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche.

  • Con quale criterio, decreto 26/06/2015 o leggi regionali, devono essere determinate le classi energetiche?
  • Nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra APE-pre e APE-post?
  • In quali casi, il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli APE utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del 110%?
  • Quali APE vanno depositati nei catasti regionali?
  • Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 a quale situazione deve riferirsi l’APE ante intervento?

Risposte:

  1. a) Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.
  2. b) Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’APE-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari.
  3. c) Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici;
  4. d) Gli APE da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione post-intervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.

e) L’APE ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.

Il nostro sito fa uso di cookie o tecnologie simili, tra cui: di sessione, sono i cookie che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e si cancellano con la chiusura del browser; persistenti, sono i cookie che rimangono memorizzati sul disco rigido del computer fino alla loro scadenza o cancellazione da parte degli utenti; tecnici, servono per la navigazione e non tecnici, che sono tutti i cookie usati per finalità di profilazione e marketing.

Ti preghiamo di accettare la nostra policy di uso dei cookie, per una tua migliore esperienza di navigazione.

Puoi liberamente accettare, rifiutare o revocare il tuo consenso alle diverse tipologie di cookie utilizzati accedendo al pannello delle preferenze di fianco al bottone accetta.

Si prega di verificare la cookies policy o accettare con l'apposito bottone 'Accetta'.

Se si chiude questo pannello con il bottone X, verranno utilizzati i soli cookie tecnici.

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon
WeePie Cookie Allow close bar icon

Cookie settings

Qui di seguito puoi scegliere il tipo di cookie che vuoi consentire su questo sito web. Cliccate sul pulsante "Salva le impostazioni dei cookie" per applicare la tua scelta.

FunzionaliIl nostro sito usa cookie funzionali necessari per il funzionamento.

AnaliticiIl nostro sito web utilizza cookies analitici per rendere possibile l'analisi del nostro sito web e l'ottimizzazione al fine di migliorare l'usabilità e i contenuti offerti.

Social mediaIl nostro sito web potrebbe inserire cookie di social media per mostrarti contenuti di terze parti come YouTube. Questi cookie possono tracciare i tuoi dati personali.

AdvertisingIl nostro sito web non utilizza questo tipo di cookie.

AltriIl nostro sito web colloca cookie di terze parti da altri servizi di terze parti

WeePie Cookie Allow close popup modal icon