Estratto degli articoli 119, 119ter 121 e 122bis della legge “Rilancio” con indicazioni analitiche degli aggiornamenti apportati dalla Legge di Bilancio 2023 – e archivio della normativa in vigore fino al 31/12/2022.
Testo coordinato con le modifiche apportate da: DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104. Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, convertito in legge LEGGE 9 ottobre 2023, n. 136. LEGGE 11 aprile 2023, n. 38. Conversione in legge, con modificazioni, del DECRETO-LEGGE 16 febbraio 2023, n. 11. Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. – LEGGE 13 gennaio 2023, n. 6. Conversione in legge.
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale. (In vigore dal 17/04/2023 – Modificato da: Decreto-Legge del 16/04/2023 n. 11 e sua conversione in Legge del 11/04/2023 n. 38).
DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2024, n. 87.
Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111
LEGGE 23 maggio 2024 n. 67
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano na- zionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Art. 41.
Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico
Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria.
Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Art. 41 – Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico
…
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative.
Data:
27-2-2023
Focus:
10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.
Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Art. 1
1. Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
…
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 2022, N. 17
…
All’articolo 15:
…
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geo- termiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ».
…
Art. 24
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2 bis dell’articolo 16 è sostituito dal seguente: «2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.».
Art. 29-bis (Modifiche all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
– 1. All’articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.
2. All’articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Mancata conversione del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili».
Gazzetta Ufficiale pag. 45
Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 47 del 25 febbraio 2022, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2022, n. 25, …
Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2022, n. 25, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022.».
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Modifiche al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
Art. 28 Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
Comma 3
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1-bis, lettera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1-bis, lettera b), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3-bis. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d-bis) all’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.
3-ter. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: “Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli”;
2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”;
b) all’articolo 4, comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”».
Dopo l’articolo 28 sono inseriti i seguenti:
Art. 28-bis (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche). — 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: “629,” sono inserite le seguenti: “640, secondo comma, numero 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640 bis,”;
b) all’articolo 316-bis:
1) alla rubrica, le parole: “a danno dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “di erogazioni pubbliche”;
2) le parole da: “o finanziamenti” fino a: “finalità” sono sostituite dalle seguenti: “, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste”;
c) all’articolo 316-ter:
1) alla rubrica, le parole: “a danno dello Stato” sono sostituite dalla seguente: “pubbliche”;
2) al primo comma, dopo la parola: “contributi,” è inserita la seguente: “sovvenzioni,”;
d) all’articolo 640-bis, dopo la parola: “contributi,” è inserita la seguente: “sovvenzioni,”.
Art. 28-ter (Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale). — 1. L’utilizzo dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
2. L’Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull’utilizzo del credito d’imposta nei casi di cui al comma 1 e comunica i relativi dati al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 28-quater (Disposizioni in materia di benefìci normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro). — 1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente:
“43-bis. Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefìci previsti dagli articoli 119, 119- ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.
2. Il comma 43-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.
Art. 28-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali). — 1. Al fine di incrementare l’efficienza dei servizi di polizia giudiziaria nella situazione emergenziale connessa al COVID-19, all’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: “procedimento penale” sono aggiunte le seguenti: “, nonché ai servizi centrali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia necessario disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi finanziarie della UIF per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di condotte riconducibili ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies del codice penale .
Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’art. 119, comma 13, lettera a) e all’art. 121, comma 1 ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all’art. 2.
…
Art. 5.
Aggiornamento ed entrata in vigore
1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.
2. Il presente decreto, di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
Art. 1. – Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
Art. 2. – Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche
Art. 3. – Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale
Art. 4. – Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
ART. 28.
(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «con facoltà di succes- siva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri inter- mediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza fa- coltà di successiva cessione»;
2) alla lettera b) le parole «, con facoltà di succes- siva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione».
2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’artico- lo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, pos- sono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto- legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, let- tera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto- legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, let- tera b), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
28. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
vedi: Estratto degli articoli 119, 121 e 122bis della legge “Rilancio” aggiornato.
29. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
vedi: Estratto degli articoli 119, 121 e 122bis della legge “Rilancio” aggiornato.
30. Dopo l’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:
vedi: Estratto degli articoli 119, 121 e 122bis della legge “Rilancio” aggiornato.
41. Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.
42. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
vedi: Estratto degli articoli 119, 121 e 122bis della legge “Rilancio” aggiornato.
Decreto-legge in vigore fino al 30 dicembre 2021 ed abrogato con Legge 30 dicembre 2021 n. 234.
Il 4 agosto 2021 la Conferenza Unificata ha dato il via libera all’accordo per l’adozione del modulo per la Cila, la Comunicazione asseverata di inizio attività, con il quale si riducono drasticamente gli adempimenti necessari per accedere al superbonus 110%.
Il modello entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica – 05/08/2021.
Nel file pdf che si può scaricare cliccando sul bottone si trovano il modulo CILA-SUPERBONUS e il modulo CILA-ALTRI SOGGETTI COINVOLTI.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021
Capo VII – Efficientamento energetico
ART. 33
(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione
urbana)
1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
“Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.”;
b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
“10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;
c) il comma 13-ter e’ sostituito dal seguente:
“13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”.
2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, d cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 203 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 1,4 milioni di euro per l’anno 2022, 11,3 milioni di euro per l’anno 2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l’anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 0,4 milioni di euro per l’anno 2022, 1,2 milioni di euro per l’anno 2023, 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022, 10,1 milioni di euro per l’anno 2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l’anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Legge di bilancio 2021.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
DM 6 agosto 2020.
Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto Rilancio – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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