1. … a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda.
1. … a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda.
Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’art. 119, comma 13, lettera a) e all’art. 121, comma 1 ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all’art. 2.
…
Art. 5.
Aggiornamento ed entrata in vigore
1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.
2. Il presente decreto, di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Chiarimento sui tetti non disperdenti – SuperEcobonus – art. 119, comma 1, lettera a) del D.L. 34/2020 e successive modificazioni – “decreto rilancio”
A seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica si comunica quanto segue:
1) le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori;
2) le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.
1.B (ex 7) Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l’intervento avrà il compito di scegliere il tipo di intervento, i materiali ed i relativi spessori che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.
Nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, le relative spese rientrano nel Superbonus, a condizione, tuttavia, che – per l’edificio oggetto di intervento – siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico. Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi A.P.E. convenzionali, ante e post, intervento.
FAQ n.8. L’allegato E del decreto del Ministro dello sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 08 agosto 2020, riporta la frase “Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici”. Ciò significa che i valori riportati in tabella in fase di verifica non devono tenere conto dei ponti termici?
Si, i valori delle trasmittanze in tabella non tengono conto dei ponti termici ma costituiscono il limite del valore medio determinato dividendo la somma dei prodotti delle singole trasmittanze termiche per la loro superficie d’influenza per la superficie complessiva dell’intervento, fermo restando che comunque debbono essere effettuate, comunque, le verifiche previste dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”.
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.
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