INDIPENDENTE AUTONOMO

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.L. n. 34/2020 art. 119, comma 1, lettera a), lettera c), comma 1-bis

1-bis. Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.

Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 9 ottobre 2023, n. 136

LEGGE 9 ottobre 2023, n. 136. – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia  di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. 

Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 118 del 2023.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

All’articolo 25:
al comma 1, le parole: «di cui all’articolo 121, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020».
RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104

DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104. Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

Art. 24.
Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica 
1. All’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
Art. 25.
Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO 31 luglio 2023

DECRETO 31 luglio 2023 – Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Art. 3.
Spese ammesse al contributo 
1. Il contributo è erogato in relazione alle spese agevolabili sostenute per gli interventi di cui all’art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, per le quali, ai sensi di tali disposizioni, spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento del loro ammontare.
2. Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, ancorché la detrazione spettante sia stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 comma 1, lettere a) b), del decreto-legge n. 34 del 2020.
RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO-LEGGE 1° giugno 2023, n. 61

DECRETO-LEGGE 1° giugno 2023, n. 61 – Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Art. 1.
Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
[…]
10. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell’allegato 1, la detrazione del 110 per cento
di cui all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 11 aprile 2023, n. 38

LEGGE 11 aprile 2023, n. 38 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ATTI INTERPRETATIVI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n.17/E

26 giugno 2023

FOCUS

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n.13/E

13 giugno 2023

FOCUS

Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11

CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 2

18 aprile 2023

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al 
decreto legge n. 11 del 2023 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato Stampa N° 51 

30 aprile 2023

FOCUS

Superbonus 110% sulle unità unifamiliari, c’è tempo fino al 30 settembre per completare i lavori.

Ampliato l’utilizzo della remissione in bonis per l’invio della comunicazione di cessione del credito.

CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 2

13 gennaio 2023

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto legge n. 176 del 2022 – Dossier n° 2 – Schede di lettura
Il Servizio Studi della Camera ha aggiornato lo speciale dossier sul Superbonus 110%. La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 28/E

25 luglio 2022

FOCUS

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte seconda

CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 118

4 luglio 2022

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – Dossier n° 118 – Schede di lettura
Il Servizio Studi della Camera ha aggiornato lo speciale dossier sul Superbonus 110%. La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 23/E

23 giugno 2022

Documento sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1

FOCUS

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

V COMMISSIONE FINANZE

Interrogazione 5-08102 Fragomeli

18 maggio 2022

FOCUS


5-08102 Fragomeli:
Applicazione del Superbonus alle pertinenze di immobili non ricomprese nell’unità strutturale dell’edificio principale

l’Onorevole interrogante chiede di sapere «se (si) intenda fornire i necessari chiarimenti per l’applicazione dei bonus fiscali nel settore edilizio esplicitando, nel caso specifico, se la pertinenza di un edificio funzionalmente e strutturalmente indipendente, non facente parte dell’unità strutturale, possa accedere ai benefìci previsti per il Superbonus, con un proprio massimale di spesa, esclusivamente per interventi di miglioramento sismico eseguiti sulla pertinenza stessa, ferma restando l’invarianza della destinazione d’uso.

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Dossier n° 118 2022 Camera dei Deputati – Finanze

29 aprile 2022

NOTE

Studi – Finanze
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento alla legge di bilancio 2022

VI COMMISSIONE FINANZE

VI COMMISSIONE PERMANENTE – Finanze – 5-07813 Fragomeli e 5-07819 Angiola

13 aprile 2022

FOCUS

5-07819 Angiola: Requisiti per l’accesso ai bonus edilizi:
Un cittadino, coniugato in regime di separazione dei beni, è proprietario esclusivo di una unità immobiliare posta al piano rialzato di un condominio verticale composto da x piani e n. y unità immobiliari. L’immobile è contiguo ad un’altra unità immobiliare di proprietà esclusiva della coniuge e soggetta a IMU come seconda casa. Entrambi gli appartamenti sono di categoria A/3, « funzionalmente indipendenti» in quanto ognuna è «…dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva» e contatori autonomi e di un « …accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva » (nella fattispecie trattasi di un passo carraio esclusivo) come definito nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020. Le unità immobiliari, acquistate in periodi diversi, nel 2012 sono state oggetto di interventi edilizi di manutenzione che, tra l’altro, hanno visto la realizzazione di un varco di comunicazione tra le due unità immobiliari tale da renderle accessibili internamente, mantenendo però, ciascuna, un proprio sub …

VI COMMISSIONE FINANZE

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA – 5-07776 Gusmeroli, 5-07777 Ungaro e 5-07778 Baratto

29 marzo 2022

FOCUS

5-07777 Ungaro: Chiarimenti in merito alla definizione di «edificio esistente» ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali.
Gli Onorevoli chiedono di saper se, ai fini della qualificazione di «edificio esistente» sia necessario il riferimento al titolo edilizio, oppure se il concetto di «edificio esistente» sia mutato negli anni consolidandosi in requisiti oggettivi dell’edificio validi a prescindere dal titolo urbanistico conseguito.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 7

25 giugno 2021

pag. 448

FOCUS

Edificio unifamiliare e immobili funzionalmente indipendenti .

ENEA

Vademecum APE Convenzionale

11 marzo 2021

FOCUS

2. Indicazioni per la redazione e la compilazione degli APE convenzionali
2.1. Unità immobiliari oggetto di APE convenzionale nel caso di edifici composti da più unità immobiliari

Nell’Ape convenzionale possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficienza energetica.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Risposta ad AdE

19 gennaio 2021

FOCUS

Prot. Ingresso n. 8047 del 21/10/2020 proveniente da Agenzia delle Entrate

Risposte elaborate dalla Commissione Monitoraggio

Quesito 5. – Nozione di “accesso autonomo dall’esterno”

Quesito 6. – Nozione di autonomia funzionale degli impianti

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 30/E

Dicembre 2020

D. 3.1.1 – 3.1.2 – 3.1.3

FOCUS

A seguito di tale modifica normativa, pertanto, si può ritenere che una unità immobiliare abbia “accesso autonomo dall’esterno” qualora, ad esempio:

− all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;

A seguito di tale modifica normativa, pertanto, si può ritenere che una unità immobiliare abbia “accesso autonomo dall’esterno” qualora, ad esempio

− all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

Nel caso di una “villetta a schiera”, pertanto, si ha “accesso autonomo dall’esterno” qualora, ad esempio:

− la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;

Nel caso di una “villetta a schiera”, pertanto, si ha “accesso autonomo dall’esterno” qualora, ad esempio:

− il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari..

In coerenza con tale disposizione, nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La predetta elencazione può considerarsi tassativa e non esemplificativa.

Pertanto, gli impianti non espressamente individuati nel predetto decreto – come le fognature e i sistemi di depurazione – non rilevano ai fini della verifica dell’autonomia funzionale dell’immobile.

Si può ritenere “funzionalmente indipendente” anche una unità immobiliare allacciata ad un sistema di teleriscaldamento.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 24/E

8 agosto 2020

FOCUS

Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

Una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

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