ASSEVERAZIONE

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.L. n. 34/2020
art. 119, comma 13,
comma 13-bis

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) , nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
LEGGE 11 aprile 2023, n. 38. Allegato
Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11
Art. 2-ter (Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese).

b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1- ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo

RIFERIMENTO NORMATIVO

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56.

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano na- zionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Art. 41.

Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico

RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Art. 41 – Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico

RIFERIMENTO NORMATIVO

Legge 11 aprile 2023, n. 38

LEGGE 11 aprile 2023, n. 38 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
RIFERIMENTO NORMATIVO

Legge 15 luglio 2022, n. 91

LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Art. 14.
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici 
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;
b) all’articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;
2) alla lettera b), le parole «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. 
Art. 14.
Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici 
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;
b) all’articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;
2) alla lettera b), le parole: «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l’anno 2022, 127,6 milioni di euro per l’anno 2023, 130,2 milioni di euro per l’anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l’anno 2033, si provvede ai sensi dell’articolo 58.
RIFERIMENTO NORMATIVO

Comunicazione Ministero della Giustizia

Mancata conversione del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili».
Data:
27 aprile 2022
Gazzetta Ufficiale pag. 45
Il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante: «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 47 del 25 febbraio 2022, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2022, n. 25, …
Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 28 marzo 2022, n. 25, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022.».

RIFERIMENTO NORMATIVO

DECRETO 14 febbraio 2022

Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici.
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022

Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’art. 119, comma 13, lettera a) e all’art. 121, comma 1 ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a quanto previsto all’art. 2.

Art. 5.
Aggiornamento ed entrata in vigore
1. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all’allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.
2. Il presente decreto, di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Decreto Legge 25 febbraio 2022 n. 13

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.
Art. 1. – Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
Art. 2. – Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche
Art. 3. – Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale
Art. 4. – Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.

RIFERIMENTO NORMATIVO

GAZZETTA UFFICIALE - Decreto-legge 11 novembre 2021 n. 157

11 novembre 2021.
Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle  agevolazioni fiscali ed economiche.

RIFERIMENTO NORMATIVO

GAZZETTA UFFICIALE - 23/08/2021 (pag 36) Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali - CILA-Superbonus

4 agosto 2021.
Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell’artico- lo 119, comma 13-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. (Repertorio n. 88/CU). G
RIFERIMENTO NORMATIVO

MODULO CILA-SUPERBONUS e ALTRI SOGGETTI COINVOLTI. DETERMINAZIONE DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Il 4 agosto 2021 la Conferenza Unificata ha dato il via libera all’accordo per l’adozione del modulo per la Cila, la Comunicazione asseverata di inizio attività, con il quale si riducono drasticamente gli adempimenti necessari per accedere al superbonus 110%.

Il modello entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica – 05/08/2021.

Nel file pdf che si può scaricare cliccando sul bottone si trovano il modulo CILA-SUPERBONUS e il modulo CILA-ALTRI SOGGETTI COINVOLTI.

ATTI INTERPRETATIVI

ENEA

AVVISO – SUPER ECOBONUS

1 marzo 2024

NOTE

AVVISO – SUPER ECOBONUS richiesta copie asseverazioni

Si avvisano gli utenti che la richiesta di copie asseverazioni Super Ecobonus, rese ai sensi della lettera a) del comma 13 dell’art. 119 del decreto-legge 34/2000 “decreto rilancio” e successive modificazioni, va prioritariamente formulata al tecnico asseveratore che si configura come tecnico di fiducia dei soggetti beneficiari e, nel caso di edifici condominiali, anche all’Amministratore di Condominio.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti normativamente previsti, l’interessato/a potrà presentare una formale richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990, secondo le modalità indicate dal Regolamento pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente dell’ENEA.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n.17/E

26 giugno 2023

FOCUS

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022 – Parte terza

CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 2

18 aprile 2023

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al 
decreto legge n. 11 del 2023 
ENEA

AVVISO – SUPERECOBONUS

14 febbraio 2023

FOCUS

ASSEVERAZIONE – Art. 119, comma 13, lettere a) e b) del DL Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.) – Nota di chiarimento

Avviso ai tecnici asseveratori
Comunichiamo che non è possibile correggere o integrare con messaggi via pec le asseverazioni già trasmesse. A nulla valgono le pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta.
Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell’ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di asseverazione, dev’essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione.
Correzioni e integrazioni dell’asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA. L’asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare N. 2/E

27 gennaio 2023

FOCUS

Circolare N. 2/E – Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale”

Come sopra evidenziato, sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.
Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra, quindi, anche quella destinata all’Enea. Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; pertanto, attesa la similitudine con la sanatoria del 2019, si ritiene che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea non rientri tra le violazioni formali oggetto di definizione agevolata.

ENEA

Nota di chiarimento ASSEVERAZIONE

31 gennaio 2023

FOCUS

ASSEVERAZIONE – Art. 119, comma 13, lettere a) e b) del DL Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i.) – Nota di chiarimento

Avviso ai tecnici asseveratori
Comunichiamo che non è possibile correggere o integrare con messaggi via pec le asseverazioni già trasmesse. A nulla valgono le pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta.
Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell’ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di asseverazione, dev’essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione.
Correzioni e integrazioni dell’asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA. L’asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta.

CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 2

13 gennaio 2023

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto legge n. 176 del 2022 – Dossier n° 2 – Schede di lettura
Il Servizio Studi della Camera ha aggiornato lo speciale dossier sul Superbonus 110%. La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 118

4 luglio 2022

FOCUS
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 – Dossier n° 118 – Schede di lettura
Il Servizio Studi della Camera ha aggiornato lo speciale dossier sul Superbonus 110%. La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 23/E

23 giugno 2022

Documento sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1

FOCUS

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE N. 19

27 maggio 2022

FOCUS

Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34

Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti con riferimento alle previsioni introdotte:
– dall’articolo 1, commi da 28 a 30, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito legge di bilancio 2022), in materia di Superbonus, di Bonus diversi dal Superbonus e di disposizioni anti-frode;
– dagli articoli da 28 a 28 – quater del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4 (di seguito decreto Sostegni – ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n. 254 e dall’articolo 1 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (di seguito decreto Frodi), abrogato dalla citata l. n. 25 del 2022, in materia di misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;
– dall’articolo 3 – sexies del decreto – legge 30 dicembre 2021, n. 228 (di seguito decreto Milleproroghe), inserito, in sede di conversione, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
– dall’articolo 29 – bis del decreto – legge 1° marzo 2022, n.17 (di seguito decreto Energia), inserito, in sede di conversione, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 , e dall’articolo 14 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (di seguito decreto Aiuti), in materia di cessione dei crediti d’imposta;
– dall’articolo 23-bis del decreto – legge 21 marzo 2022, n. 21 (di seguito decreto Ucraina), inserito in sede di conversione dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n° 118 2022 Camera dei Deputati – Finanze

29 aprile 2022

FOCUS

Studi – Finanze
Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento alla legge di bilancio 2022

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Interrogazione del deputato Alessandro Cattaneo – Iniziative in materia di cessione dei crediti relativi ai bonus fiscali – n. 3-02917

27 aprile 2022

FOCUS

Interrogazione del deputato Alessandro Cattaneo – Iniziative in materia di cessione dei crediti relativi ai bonus fiscali – n. 3-02917 (resoconto stenografico pag. 52 e 53)

ENEA

ENEA – FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica Pubblicazione Aprile 2022 vers. 1.5

aprile 2021

FOCUS

FAQ predisposte dal Ministero della Transizione Ecologica Pubblicazione Aprile 2022 sul DECRETO 14 febbraio 2022 – “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”

AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ Agenzia delle Entrate

3 febbraio 2022

FOCUS

Aggiornamento delle F.A.Q. dell’Agenzia delle Entrate sui temi del Superbonus 110%.
Quesito:
Un contribuente sostiene il 1° dicembre 2021 spese per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro per i quali intende esercitare l’opzione per la cessione del credito. Qualora il 3 gennaio 2022 non abbia ancora trasmesso la relativa comunicazione di cessione all’Agenzia delle entrate è tenuto a richiedere il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione/attestazione della congruità delle spese?

AGENZIA DELLE ENTRATE

FAQ Agenzia delle Entrate

28 gennaio 2022

FOCUS

Aggiornamento delle F.A.Q. dell’Agenzia delle Entrate sui temi del Superbonus 110%.
Quesiti:
– Si chiede conferma che per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari ai sensi dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale percentuale vada “commisurata all’intervento complessivamente considerato” (risposta ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati? 

VI COMMISSIONE FINANZE

Interrogazione 5-07145 Fragomeli

1 dicembre 2021

FOCUS

5-07145 Fragomeli: Fruizione dello sconto in fattura per il bonus facciate e chiarimenti in ordine alle disposizioni di proroga del Superbonus.
Gli Onorevoli interroganti chiedono anzitutto di sapere « se (si) ritenga utile chiarire, quanto già dichiarato in precedenti interventi, circa la possibilità di fruire dello sconto in fattura nel caso del “bonus facciate” pagando entro il 31 dicembre 2021 il saldo per il corrispondente 10 per cento che residua dalla fattura, specificando che, anche per tutte le opere fatturate entro fine anno, non è necessaria la presentazione del visto di conformità e dell’asseverazione, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento di coloro che avevano iniziato i lavori ma che presumibilmente termineranno oltre il 16 marzo 2022».
In secondo luogo, chiedono di sapere «se (si) ritenga di adottare iniziative per chiarire l’ambito di applicazione delle disposizioni di proroga del “Superbonus” per il 2022 affermando il presupposto che i lavori trainati all’interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, abbiano gli stessi termini e le stesse scadenze di esecuzione previsti per i lavori trainanti, posto che gli interventi trainati sono eseguiti solo dopo l’inizio dei lavori sulle parti comuni e terminati prima degli stessi».
Pag. 86

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 16/E

29 novembre 2021

FOCUS

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157

Al fine di recepire le modifiche normative apportate dal Decreto anti-frodi, l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento del 12 novembre 2021, prot. n. 312528, con cui sono state apportate modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847, e sono stati approvati il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle entrate.
Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti sull’applicazione di tali disposizioni.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Faq Agenzia delle Entrate

22 novembre 2021

FOCUS

Bonus edilizi e novità del Decreto legge n. 157/2021: l’Agenzia risponde ai dubbi di contribuenti e operatori

Sono online le risposte dell’Agenzia ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Dl n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus.

VI COMMISSIONE FINANZE

Interrogazione 5-07055 presentato da FRAGOMELI Gian Mario

17 onovembre 2021

FOCUS

5-07055 Fragomeli: Chiarimenti per l’accesso ai benefìci fiscali di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori.
Gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere: «se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completa- mente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali, senza dover restituire i benefìci sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati.

Pag. 142-143

ANCI

Quaderno ANCI
IL SUPERBONUS EDILIZIO AL 110%

4 agosto 2021

FOCUS

Il presente Quaderno, dopo una breve ricostruzione del quadro giuridico della disciplina del Superbonus e un’informativa delle novità introdotte dal decreto c.d. Semplificazioni e Governance, fornisce lo schema di CILA, oggetto di Accordo in Conferenza Unificata.
A PAG. 12

ANCI

Nota sintetica ANCI sulle norme d’interesse dei Comuni contenute nel D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – CD semplificazioni e governance – come approvato definitivamente dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108

3 agosto 2021

FOCUS

Premessa
Si riporta di seguito un commento sulle norme di maggior interesse per i Comuni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129 e recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” come convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021.

pag. 5
Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana – Superbonus (Artt.33 e 33-bis)
Si tratta di una norma fortemente richiesta dall’ANCI che rende molto più agevole accedere alla misura. Il decreto prevede che i lavori di ristrutturazione agevolati al 110% – a meno che non comportino demolizione e ricostruzione – potranno essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (cd Cila). Non dovrà più essere presentato “lo stato legittimo”, ovvero la documentazione, rilasciata da un tecnico abilitato, in cui risulti la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni urbanistiche. Ciò, tuttavia, solo ai fini dell’agevolazione fiscale.
Il decreto, infatti, precisa che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
segue …

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 7

25 giugno 2021

pag. 470-477

FOCUS

Asseverazione

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate

Marzo 2021

pag. 5

FOCUS

Quesito 3.

[…]
Come devono comportarsi i professionisti nel caso di asseverazioni rese per pratiche di sismabonus non ricadenti nel perimetro della agevolazioni di cui alla legge 77/2020? 
Risposta 
Il parere della commissione è che nelle pratiche di sismabonus che non si riferiscono alle previsioni di cui al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge 34/2020, le parti dei moduli allegati al DM 329/2020, relative al possesso della polizza assicurativa, di cui al comma 14 del suddetto artico 119, da parte dei professionisti incaricati, e quelle relative ad eventuali SAL non devono essere compilate.

ENEA

Documentazione per il SuperEcobonus

11 marzo 2021

FOCUS

Documentazione per il SuperEcobonus

Nota di chiarimento – Aggiornamento: 11/03/2021

ENEA

SUPERBONUS – Asseverazione  ENEA calcolo semplificato del risparmio annuo dell’energia primaria non rinnovabile

11 marzo 2021

FOCUS

SUPERBONUS – Asseverazione  ENEA calcolo semplificato del risparmio annuo dell’energia primaria non rinnovabile

La presente procedura ha lo scopo di ricavare in modo semplificato il risparmio di energia primaria non rinnovabile relativo a ciascun intervento di risparmio energetico da inserire sul portale ENEA ai fini dell’accesso al Superbonus 110%.

ENEA

Asseverazione – Nota di chiarimento

18 febbraio 2021

FOCUS

Serve ASSEVERAZIONE «Superbonus» per:

  • Superbonus utilizzo diretto (invio a fine lavori)
  • Superbonus cessione del credito (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori)
  • Superbonus sconto in fattura (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori)

L’asseverazione per il SuperEcobonus riguarda:

  • Requisiti tecnici
  • Congruità delle spese

Nel Portale SuperEcobonus si allega SEMPRE il Computo metrico.

L’asseverazione NON può essere MAI sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore!

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Il documento

Gennaio 2021

pag. 3

FOCUS

Risposta a AdE 19-01-2021

Prot. Ingresso n. 8047 del 21/10/2020 proveniente da Agenzia delle Entrate

Risposte elaborate dalla Commissione Monitoraggio

Quesito 2.

Asseverazione dell’efficacia degli interventi effettuati e della congruità dei prezzi

ENEA

FAQ ECOBONUS

Gennaio 2021

pag. 2 – 16

FOCUS

2.A (ex 5) Chi può firmare, quando richiesti, l’asseverazione di un intervento e l’attestato di prestazione energetica previsto dal decreto 19/02/2007 e dal decreto interministeriale 06 agosto 2020?

Le spese sono detraibili?

La documentazione prevista dal decreto (asseverazione e attestato di prestazione energetica) può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Le parcelle dei professionisti sono anch’esse detraibili, con la medesima aliquota dell’intervento.

4.D (ex 17) Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un’altra.

Devo richiedere l’asseverazione dell’impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia?

E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?

Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l’asseverazione (vedi vademecum sulle caldaie a condensazione https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/caldaie-a-condensazione.html) che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere se richiedere l’asseverazione al tecnico che preferisce o richiedere una dichiarazione del fornitore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se installate perché tecnicamente compatibili) che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui al punto 4.1 a) dell’Allegato A del “DM Requisiti” 6.08.2020 (per lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, i requisiti da rispettare sono quelli di cui all’art. 9, comma 1 del “decreto 19.02.2007 “decreto edifici”). La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.

Vademecum del 25 gennaio 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 30/E

Dicembre 2020

D = 5.2.9

FOCUS

Il comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che ai fini del Superbonus e dell’opzione prevista dal successivo articolo 121:

– i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

–  per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, asseverano l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico e attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Relativamente agli interventi di risparmio energetico, l’articolo 1, comma 3, lettera h) del decreto interministeriale 6 agosto 2020 definisce il «tecnico abilitato» il «soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali».

Il rilascio delle predette asseverazioni costituisce una delle condizioni alle quali è subordinata la fruizione del Superbonus. Pertanto, il rilascio di tale asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere alla predetta agevolazione.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FAQ – Versione III

24 novembre 2020

pag. 41

FOCUS

18.4. Cosa succede se un’asseverazione è rilasciata da un soggetto non titolato a farlo?

Il rilascio di una asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo impedisce di accedere alla agevolazione Superbonus 110%.

18.5. Per i lavori sulle parti comuni degli edifici, è necessario che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico siano riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi o alle singole unità immobiliari?

Per i lavori sulle parti comuni degli edifici, è necessario che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, e i relativi accertamenti dello sportello unico, siano riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi, e non alle singole unità immobiliari. Lo prevede il comma 13 ter dell’art. 119 del

Decreto Rilancio, introdotto in sede di conversione del Decreto Agosto. Era infatti irragionevole che un caso di irregolarità su una singola unità abitativa potesse bloccare i lavori su tutte le parti comuni, impedendo agli altri condòmini di poter godere del Superbonus 110%. Questa misura stabilisce quindi che difformità urbanistiche e catastali su singole unità abitative non mettono a repentaglio la possibilità di godere della detrazione sulle spese per i lavori sulle parti comuni di edifici plurifamiliari.

18.6. Il tecnico che redige l’asseverazione deve allegare il computo metrico?

Sì, deve allegare il computo metrico. Sul punto si veda il Decreto Requisiti tecnici, articolo 8 e allegato A par. 13.

ENEA

FAQ SUPERBONUS

Ottobre 2020

Pag. 5

FOCUS

FAQ n.9. Nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto dall’intervento trainante di isolamento termico  della superficie  disperdente e  da quello trainato di sostituzione degli infissi, ai fini del rilascio dell’asseverazione  di cui al c.d. DM Asseverazioni, a quali prezzi devo far riferimento, a quelli di cui al punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus o a quelli di cui all’Allegato I del medesimo decreto?

Nel caso in questione, i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus.

I prezzi di cui all’Allegato I del c.d. DM requisiti Ecobonus sono invece da utilizzarsi per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 24/E

8 agosto 2020

Paragrafo 8.2

FOCUS

È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2020;
  • per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e 43 successive modificazioni. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

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