ACCUMULO

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.L. n. 34/2020
art. 119, comma 6 e comma 7

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE),con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto-consumata insito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

ATTI INTERPRETATIVI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 28/E

25 luglio 2022

FOCUS

Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 – Parte seconda

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 23/E

23 giugno 2022

Documento sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1

FOCUS

Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti.
Con la presente circolare si fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito “Commissione”), attraverso le risposte alle numerose istanze di interpello presentate dai contribuenti nonché un commento alle modifiche normative che hanno interessato da ultimo agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

VI COMMISSIONE FINANZE

Interrogazione a risposta in commissione 5-06751 presentato da FRAGOMELI Gian Mario

20 ottobre 2021

FOCUS

Appare necessaria una risposta del Governo alle richieste informative e ai quesiti di seguito riportati, al fine di dare massima visibilità alle problematiche poste, proponendo soluzioni che facilitino il rapporto con i contribuenti –:
– se intenda adottare iniziative per confermare che per la fruizione del bonus facciate sia sufficiente l’emissione della fattura a saldo da parte della ditta con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura entro la scadenza di dicembre e quali siano le verifiche che l’amministrazione finanziaria intende mettere in atto al fine di controllare la corretta esecuzione e il completamento dei progetti necessari per il riconoscimento del beneficio;
– se intenda adottare iniziative per confermare, in relazione ai massimali di spesa concernenti il fotovoltaico/accumulatori e quelli per gli interventi di messa in sicurezza statica degli edifici (sismabonus), che i limiti dei massimali si intendono separati e non vanno cumulati così come previsto nella risposta all’interpello n. 210 del 2021 della direzione centrale, specificando che per il fotovoltaico i limiti sono pari a 48.000 euro, per l’accumulo a ulteriori 48.000 euro e per gli interventi antisismici a 96.000 euro;
– come si intenda garantire la possibilità di sostituzione o correzione delle comunicazioni di opzione di cessione del credito previsto dall’articolo 121 del citato decreto n. 34 del 2020 già presentate, per le quali sono in corso le verifiche tecniche da parte dei professionisti incaricati dagli istituti di credito cessionari, a tal fine ammettendo la possibilità di presentare istanze in autotutela anche per modificare il soggetto cessionario, comunque entro il termine di inizio della fruizione del «Superbonus» e abilitare i funzionari territoriali ad operare manualmente per inserire le correzioni;
– quale sia il suo orientamento circa l’estensione dell’opzione di cessione del credito anche agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali detraibili dall’Irpef al 50 per cento;
– se tra gli interventi ammessi al «Superbonus» rientrino anche le opere di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, per la parte corrispondente al volume demolito, che realizzano un miglioramento sismico e di due classi energetiche.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 30/E

Dicembre 2020

D. 3.1.7

FOCUS

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir, ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento delle spese sostenute. Relativamente a tali spese, l’articolo 16-bis del medesimo Tuir, concernente la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, stabilisce, altresì, che tale detrazione «è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento».

La medesima disciplina si applica anche agli interventi finalizzati al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici – ammessi al sismabonus di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 – che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, danno diritto al Superbonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi in questione il citato articolo 16-bis del Tuir deve, infatti, intendersi quale norma di riferimento generale (cfr., da ultimo risoluzione n. 60/E del 2020). In applicazione delle disposizioni sopra richiamate, sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati, nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi antisismici, sia di quella del 19 per cento di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir sulla spesa ridotta alla metà. Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato articolo 15 del Tuir, è calcolata sull’intero importo eccedente.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FAQ – Versione III

24 novembre 2020

pag. 22

FOCUS

4.20. Qual è il limite di spesa per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti stessi?  Come precisato dal MISE e dalla Risoluzione 60 del 28 settembre 2020 dell’Agenzia delle entrate

(che superano quanto previsto dalla circolare 24/2020 della stessa Agenzia), il limite di spesa di 48.000 euro va distintamente (e non cumulativamente) riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati degli impianti.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 24/E

8 agosto 2020

Paragrafo 2.2.2

FOCUS

Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

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