28 Giu I RIFERIMENTI LEGISLATIVI PER LA PROGETTAZIONE E LA RIGENERAZIONE | ACCESSIBILITÀ
Progettare senza barriere architettoniche per rendere la città sicura e accessibile a tutti
A cura della commissione Sostenibilità ambientale CNGeGL
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INDICE
- Premessa
- Dalla disabilità della persona all’ambiente
- I Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)
- Gli ambiti di lavoro: il progetto, la realizzazione, la manutenzione, il senso civico
- Gli aspetti propedeutici alla progettazione: orientamento e mobilità, servizi ed elementi di arredo, informazione e segnaletica, reti impiantistiche e cantieri temporanei e mobili
- Conclusioni
APPROFONDIMENTI
Premessa
Viviamo in una società che si pone l’obiettivo di pensare, progettare e costruire un ambiente adatto e accogliente per tutti, cercando di eliminare – e non creare – le cosiddette “barriere architettoniche”, un termine al quale si associa spesso un significato limitativo e semplificativo di ostacolo fisico.
Al contrario, il termine rimanda ad un concetto molto più esteso e articolato, che comprende elementi di varia natura che diventano causa di limitazioni percettive oltre che fisiche, oppure particolari conformazioni di luoghi o di oggetti che possono essere fonte di disagio, di disorientamento o di pericolo.
Da questa premessa emerge il principio che le barriere architettoniche sono un ostacolo non solo per particolari categorie di persone in condizioni di disabilità, ma per tutti i potenziali fruitori di un bene, e che pertanto progettare senza barriere architettoniche significa rispondere alle esigenze fisiche reali di un’utenza eterogenea e differenziata: la corretta strutturazione morfologica degli spazi permette di migliorare lo stile di vita di tutte le persone diversamente abili, rendendole più autonome.
Dalla disabilità della persona all’ambiente
L’autonomia è una delle chiavi fondamentali per l’integrazione nella società, ed è l’obiettivo prioritario di qualsiasi intervento di riabilitazione o supporto sociale: quanto più uno spazio è in grado di rendere facilmente accessibile la propria rete di elementi, tanto più questo è capace di garantire un’alta qualità della vita.
Ma quali sono le principali barriere fisiche che il cittadino incontra nella sua quotidianità?
L’art. 2 del decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 (Regolamento di attuazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13) definisce barriere architettoniche:
- gli ostacoli che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Il riferimento all’ostacolo che impedisce di orientarsi e riconoscere i luoghi e le fonti di pericolo è l’aspetto più innovativo della nozione di accessibilità, al quale va maggiormente collegato il processo di riqualificazione dell’esistente: se in un contesto è possibile orientarsi e riconoscere i luoghi nella loro sequenzialità geografica, direzionale e geometrica, vuol dire acquisirli in memoria ed essere nella condizione di “familiarizzare” con essi, raggiungendo inoltre quella sicurezza interiore che consente di superare lo stato di immediata preoccupazione ed ansia che solitamente caratterizza l’impatto e il rapporto con i nuovi spazi.
Queste problematiche si accentuano soprattutto nell’ambito delle città moderne, dove la crescita esagitata dell’ultimo trentennio non ha seguito puntualmente le note prescrizioni per dare orientabilità e identificazione fisica e formale degli spazi occupati, in quanto l’obiettivo principale era quello di soddisfare la notevole richiesta di abitazioni.
Un contributo alla riqualificazione e al riequilibrio di ogni singolo ambito cittadino può avvenire con interventi in piccola scala, partendo da un’analisi degli itinerari che ogni persona percorre nella propria vita quotidiana, capace di restituire un quadro unitario e coerente delle criticità sulle quali intervenire per rendere la città più civile, attrezzata e adeguata alle esigenze dei cittadini.
In altre parole: una città sicura e accessibile a tutti.
I Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)
In tale ambito, dal 1986 le pubbliche amministrazioni possono fare leva su una disposizione legislativa che impone di dotarsi di una “progettazione coordinata”, che assume valenza pianificatoria: si tratta dei PEBA, i Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche previsti dall’art. 32, comma 21, della Legge n. 41 del 28 febbraio 1986, ripresi dall’art. 24, comma 9 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
I PEBA sono un complesso sistema informativo capace di evidenziare gli ostacoli fisici e culturali alla libera fruizione di spazi e servizi, fornire soluzioni adeguate alla soluzione dei problemi, individuare criteri e parametri di riferimento per garantire la qualità nelle nuove realizzazioni; la ridefinizione del concetto di disabilità – e quindi di barriere architettoniche -, unitamente all’emergere di quello di “barriere urbanistiche”, ha fatto si che gli stessi fossero inseriti nella complessa gestione del “Governo del Territorio”, diventando parte integrante dei regolamenti edilizi comunali.
Gli ambiti di lavoro: il progetto, la realizzazione, la manutenzione, il senso civico
Per ottenere una positiva realizzazione del piano occorre prestare la massima (e medesima) attenzione ai seguenti ambiti di lavoro:
- il progetto: è il momento di analisi e studio dello stato di fatto, di elaborazione e definizione delle soluzioni: si progettano i singoli elementi in funzione delle caratteristiche dell’utenza e della loro collocazione, avendo come obiettivo uno spazio urbano coerente e organizzato;
- la realizzazione: dovrà essere curata in modo da garantirne la corretta esecuzione, in conformità con le previsioni progettuali;
- la manutenzione: deve assicurare la durata nel tempo di tutti gli elementi e degli spazi attrezzati, al fine di garantire durabilità e funzionalità;
- il senso civico: spesso, anche un progetto realizzato a regola d’arte è oggetto della mancanza di rispetto per la “cosa pubblica”, per il “bene comune”: fondamentale – quindi – agire nell’ottica della sensibilizzazione.
Gli aspetti propedeutici alla progettazione: orientamento e mobilità, servizi ed elementi di arredo, informazione e segnaletica, reti impiantistiche e cantieri temporanei e mobili
Una progettazione che dia qualità agli spazi urbani deve preventivamente prendere in esame gli aspetti di seguito descritti.
Orientamento e mobilità: è d’obbligo assicurare ai cittadini – in qualsiasi condizione fisica si trovino – la possibilità di muoversi ed orientarsi in modo autonomo, agevole e sicuro, non solo negli spazi pedonali ma prendendo in considerazione gli incroci e i collegamenti con mezzi e sistemi di trasporto, sia pubblici che privati.
Servizi ed elementi di arredo: la progettazione degli elementi da localizzare nello spazio urbano quali panchine, lampioni, insegne, cestini, chioschi, eccetera, richiede la massima attenzione anche a piccoli particolari come le rifiniture esterne e la colorazione, anch’essi funzionali ad una messa in opera capace di favorire l’orientamento e la mobilità in sicurezza; analogamente per quei componenti che devono soddisfare uno specifico servizio per le persone disabili: marciapiedi, scivoli, panchine, gabinetti, eccetera.
Informazione e segnaletica: si dovrà porre attenzione non solo agli elementi simbolo dell’informazione e della segnaletica, e cioè cartelli, semafori e toponomastica, ma anche a quelli relativi ai servizi, come ad esempio uffici informazioni, servizi igienici, farmacie, uffici postali, caserme di carabinieri, pubblica sicurezza, vigili urbani, eccetera, nella consapevolezza che è di grande aiuto muoversi in ambienti e aree dove è possibile verificare la propria posizione nello spazio: l’informazione – per essere generale – deve essere percepibile anche dalle persone con disabilità uditive e visive.
Reti impiantistiche e cantieri temporanei e mobili: il funzionamento della città è legato, tra l’altro, all’efficienza del funzionamento delle reti impiantistiche, caratterizzate da elementi tecnologici (cabine telefoniche, colonnine del gas, armadi telefonici, eccetera) che spesso non sono coordinati in modo organico con lo spazio urbano, configurandosi così come un ostacolo alla mobilità e fruibilità della città; analogo problema creano i cantieri temporanei o mobili privati o pubblici, se la loro apertura e il relativo funzionamento non dialogano con lo spazio urbano circostante.
Conclusioni
Da quanto su esposto, appare evidente che un utilizzo virtuoso dei PEBA da parte delle pubbliche amministrazioni può dare uno slancio concreto a quello spostamento di focus dalla disabilità della persona all’ambiente accennato in apertura di trattazione, e già ribadito – con differenti accenti – nella “Convenzione dei diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite”, approvata il 13 dicembre 2006; nella “International Classification of Functioning, Disability and Health”, pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 21 maggio 2001; e – soprattutto – nell’art. 3 della Costituzione italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’ organizzazione politica economica e sociale del Paese”.
APPROFONDIMENTO
Il quadro generale e l’analisi della normativa
La legislazione italiana relativa all’accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è tra le più complete nell’ambito dei paesi occidentali: il suo obiettivo è il potenziamento della qualità degli spazi urbani ed edilizi, a beneficio della più ampia platea di utenti possibile. Le innovazioni introdotte dall’impianto normativo sono basate sul principio che – rispettando alcune prescrizioni – il progettista sia stimolato al raggiungimento di risultati identici o superiori a quelli prescritti, utilizzando anche soluzioni differenti o alternative.
Sezione 1 – ALCUNE NORMATIVE A CARATTERE NAZIONALE
La Costituzione Italiana
La Carta costituzionale riconosce, tra i principi fondamentali, che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”, e che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3). Riferendosi, poi, ai Rapporti Civili (Titolo I) nell’ambito dei diritti e dei doveri dei cittadini, il dettato Costituzionale sancisce che “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale” (art.16). La Costituzione, infine, in riferimento ai Rapporti Economici (Titolo III, art. 38) afferma che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. In sostanza, le basi per un intervento finalizzato ad eliminare le barriere esistenti ed impedire la costruzione di ulteriori ostacoli sono stabilite già nel 1947.
Le prime circolari ministeriali
Dopo circa venti anni arriva il primo cenno della volontà politica di adempiere alle citate enunciazioni della Costituzione: è del 1967, infatti, il primo richiamo ufficiale al problema delle barriere architettoniche, con la pubblicazione della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 425 del 20 gennaio “Standard Residenziali”, riguardante l’edilizia residenziale pubblica. All’art. 6 la Circolare, pur senza fornire indicazioni tecniche né vincoli di sorta, ritiene “Indispensabile richiamare fin d’ora l’attenzione sulla esigenza di tener conto, sia nelle progettazioni di natura urbanistica, sia particolarmente in quelle di natura edilizia, del problema delle così dette “barriere architettoniche” e cioè degli ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell’ambito degli spazi urbani e degli edifici”. Di seguito, “allo scopo di eliminare al massimo tali difficoltà è opportuno che nella progettazione si evitino per quanto possibile, percorsi che presentino siffatti inconvenienti”.
In questa circolare si colgono tre elementi di notevole validità:
- il discorso sulle barriere architettoniche è inquadrato nella più vasta tematica della qualità e delle dimensioni dell’ambiente e dei fabbricati, e non è considerato solo in relazione ad una particolare categoria di persone;
- si parla dell’eliminazione e della non realizzazione di barriere architettoniche non solo negli edifici, ma in tutti gli interventi edilizi e urbanistici, ampliando il campo di intervento agli spazi urbani;
- si affronta il tema delle barriere architettoniche in una normativa tecnico edilizia, e non socio-assistenziale.
Successivamente, con la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 giugno 1968 n. 4809 (Norme per assicurare l’utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale), per la prima volta vengono indicati precisi elementi tecnico-costruttivi per l’eliminazione delle barriere; l’importanza del contenuto della circolare è rinvenibile negli indirizzi di seguito elencati (p.1.2 – 1.3):
- fornisce alcune prime indicazioni di tipo tecnico per le strutture edilizie a carattere collettivo, con particolare riguardo all’edilizia sociale, di nuova costruzione o di ristrutturazione per gli edifici esistenti;
- ricorda che le barriere architettoniche sono presenti nello spazio costruito (edifici) e nelle strutture di collegamento e di relazione tra esso e le reti di comunicazione, nell’arredo urbano, nei mezzi di trasporto, e che pertanto riguardano, oltre alla progettazione edilizia, anche altri livelli di progettazione (assetto e arredo urbano, pianificazione territoriale);
- sottolinea che le indicazioni tecniche date dalla circolare non escludono soluzioni più avanzate e innovative, anzi dovrebbero servire da stimolo.
I contenuti di questa circolare avranno, di fatto, un’applicazione limitata: la prescrizione di dare “obbligatorietà alle norme” e il riferimento “agli organi preposti al controllo dell’applicazione” non avranno spesso applicazione; la ricerca di “soluzioni più avanzate” e l’approvazione di “eventuali proposte di mezzi ed accorgimenti, anche se realizzati in difformità” alle norme prescritte, resteranno quasi sempre buoni propositi mai applicati e realizzati.
La prima legge dello Stato – Legge 30 marzo 1971 n. 118
Il governo italiano inizia a legiferare in materia con la Legge 30 marzo 1971 n. 118, che detta “nuove norme in favore dai mutilati ed invalidi civili”; nello specifico, gli articoli 27 e 28 trattano le “barriere architettoniche”. Queste norme prescrivono che le strutture “di nuova fabbricazione dovranno essere costruite in conformità alla circolare del Ministero dei Lavori pubblici del 15 Giugno 1968 n. 4809, riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti”. Di seguito, “i servizi di trasporto pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibile agli invalidi non deambulanti” e comunque “in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati”. Il dato importante di questa legge è che pone un chiaro vincolo normativo anti-barriere, presentando però due criticità: identifica le barriere come un problema che riguarda esclusivamente i “mutilati e invalidi civili” e rinvia a ulteriori “norme di attuazione che saranno emanate entro un anno”.
Il Regolamento attuativo della Legge 118/1971: DPR 27 aprile 1978 n. 384
Dopo circa sette anni verrà emanato il regolamento di attuazione della Legge 118/1971: il DPR n. 384 del 27 aprile 1978 (Regolamento attuativo dell’art. 27 Legge 30 marzo 1971 n. 118 a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici). Il campo di applicazione delle norme contenute in detto DPR 384 comprendeva “tutte le costruzioni aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengano prestati servizi di interesse generale”. I contenuti del regolamento si basavano su quelli della già citata Circolare Ministeriale del 1968, e indicavano precise misure tecniche, eliminando ogni possibile forma di inadempienza e immobilismo. Il corpus della legge presenta numerosi vuoti: non sono previste sanzioni per gli inadempienti, non vengono individuati gli organismi preposti al controllo, non sono prese in considerazione le esigenze delle persone con problemi di vista e di udito, non sono indicati interventi nei luoghi di lavoro, l’accessibilità negli edifici viene talvolta calcolata in percentuali, sono considerati solo i piani terra dell’edilizia residenziale e le principali stazioni di trasporto, viene dimenticato il settore privato se non aperto al pubblico, è confermata la logica dell’intervento speciale per particolari categorie di persone. È il caso di ricordare che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce “accessibilità” un servizio che sia logisticamente, economicamente, culturalmente e funzionalmente alla portata dell’intera comunità. Il DPR 384/1978 è stato un utile punto di riferimento tecnico, con il limite di essere stato solo un correttivo a latere di una normale prassi progettuale e costruttiva, in quanto non ha previsto l’inserimento di norme anti-barriere all’interno dei vari ambiti specifici. Con l’emanazione del DPR 503/1996, il DPR 384 del 1978 viene abrogato; restano vigenti la Legge n. 118/1971 e la Circolare Ministeriale n. 4809 del 1968.
Legge 21 dicembre 1978 n. 845
Legge Quadro in materia di formazione professionale (art. 3, lettere g, k)
La Legge Finanziaria del 1986: Legge 28 febbraio 1986 n. 41
Rinveniamo la prima disposizione che incide sul problema delle barriere architettoniche nelle opere ed interventi pubblici nella Legge Finanziaria n. 41 del 28 febbraio 1986. Particolare importanza hanno i commi dal 20 al 25 dell’art. 32, che richiamano l’obbligo di rispettare il DPR n. 384 del 1978 nei progetti di costruzione e di ristrutturazione di opere pubbliche, vincolando l’erogazione di contributi da parte di enti pubblici al rispetto degli obblighi suddetti. Altra importante innovazione è l’obbligatorietà, per le amministrazioni pubbliche, di dotarsi di “Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche” (PEBA). Termine ultimo per la presentazione dei PEBA era il 27 febbraio 1987 (un anno dall’entrata in vigore), per lo più disatteso, mentre il commissariamento delle amministrazioni pubbliche inadempienti, prescritto dalla legge, è avvenuto solo per limitati casi. In altre parole: il limite di questa legge sta proprio nel fatto di non aver imposto termini perentori per la realizzazione dei PEBA.
Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e DM n. 236 del 14 giugno 1989
Con la legge nazionale 9 gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, le disposizioni per favorire l’accessibilità vengono prescritte a tutti gli edifici privati, residenziali e non, sia in sede di costruzione che di ristrutturazione. È fondamentale ed innovativa per i principi di base che introduce, che si manifestano con una più moderna e attenta definizione delle barriere architettoniche e dei destinatari della normativa, nonché per la flessibilità delle soluzioni tecniche proponibili.
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989 n. 236
“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento dalle barriere architettoniche”
Regolamento di attuazione della Legge n. 13/1989
Il DM 236/1989 è il regolamento di attuazione della Legge 13/89, che pone responsabilità ai tecnici e obblighi agli enti pubblici circa il rispetto delle prescrizioni che regolano l’accessibilità degli spazi costruiti, per una fruizione da parte della totalità dei cittadini; le prescrizioni e i principali contenuti sono indirizzati verso due settori:
- l’edilizia abitativa (che è privata rispetto all’uso) nella sua globalità (edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata, convenzionata, privata);
- i luoghi aperti al pubblico (di proprietà privata) che comprendono: l’edilizia per attività sociali (scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive), gli ambienti lavorativi, le strutture ricettive e quelle per riunioni e spettacoli, i luoghi di culto e le altre strutture aperte al pubblico.
Introduce il termine di accessibilità a diversi livelli, attribuendo valore qualitativo ai tre termini accessibilità, adattabilità e visitabilità in relazione:
- a differenti destinazioni d’uso (edilizia sociale, ricettiva, religiosa, luoghi di lavoro, eccetera);
- alla dimensione fisica di talune attività (attività aperte al pubblico di superficie inferiore o superiore a 250 mq);
- ai tipi edilizi (l’edilizia residenziale);
- all’introduzione di livelli differenziati di accessibilità (accessibilità, visitabilità, adattabilità): questa disposizione, anche se caratterizza il decreto con una connotazione di forte realismo, in quanto tiene conto delle difficoltà dipendenti dalle caratteristiche di taluni tipi edilizi (vedi le case a schiera), si preoccupa di non essere considerato particolarmente impositivo, limitando l’effettiva e completa diffusione del requisito dell’accessibilità.
In conclusione, gli aspetti positivi della Legge 13/1989 e del DM 236/1989 sono legati al fatto che non sono normative speciali, rivolte solo a determinate categorie di persone, ma affrontano il tema dell’accessibilità per tutti negli ambienti e spazi costruiti; la Legge 13/1989 fa riferimento, tra l’altro, ai problemi di orientamento dei ciechi e degli ipovedenti, mentre il DM 236/1989 fa riferimento sia alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, sia alle persone affette da limitazioni sensoriali, ampliando la fascia di utenti che si limitava in genere agli invalidi civili e ai minorati.
Nei due provvedimenti legislativi si affrontano i problemi derivanti dalle barriere architettoniche presenti nell’edilizia privata, nei luoghi destinati al lavoro, allo svago, alla vacanza, allo sport, per assicurare l’inserimento ed integrazione in più settori. Le prescrizioni tecniche in essi contenute lasciano ampie scelte progettuali per individuare soluzioni anche alternative, purché raggiungano gli obiettivi fissati, e cioè l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità; non si presentano come strumenti rigidi, ma offrono la possibilità di un continuo aggiornamento dei loro contenuti, accogliendo i suggerimenti e le proposte alternative (se conformi ai criteri di progettazione di cui agli articoli 4, 5 e 6 DM 236/89) provenienti dagli enti locali, università, mondo delle professioni e studiosi ( art. 7 del DM LL.PP. 236/89 “soluzioni alternative” e articoli 12 p. 12 e 12.2 – istituzione di una “Commissione permanente” presso il Ministero dei Lavori Pubblici, per la soluzione dei problemi derivanti dalla normativa stessa”, nonché l’esame, o l’elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, eccetera”).
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669/ U.L.
Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989 n. 13
Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992
Nel 1992 viene promulgata la “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” n. 104 del 5 febbraio 1992, che diventa il cardine delle politiche per l’handicap in Italia. Essa, per la prima volta, focalizza l’interesse sulla persona nella sua globalità, indipendentemente dallo stato e dal tipo di handicap, considerandola nella sua evoluzione e quotidianità, dalla nascita alla vita di famiglia, nella scuola, sul lavoro e nel tempo libero. È composta da 44 articoli che, pur richiamando prescrizioni legislative previgenti, introduce diverse nuove disposizioni di rilevante interesse.
La Legge quadro n. 104 è la prima legge di settore specifica che si riferisce alla disabilità, e che si impone come riforma economico-sociale della Repubblica. Gli articoli 1 e 2 indicano i compiti assegnati alla Repubblica, orientati a garantire il pieno rispetto della dignità umana, alla prevenzione e alla rimozione delle condizioni invalidanti, e al superamento degli stati di emarginazione e di esclusione sociali della persona handicappata. Le indicazioni specifiche della Legge presa in esame sono riferite a tutti gli aspetti della vita della persona disabile e della sua famiglia: accertamento dell’handicap, prevenzione e diagnosi precoce, cura e riabilitazione, inserimento e integrazione sociale, servizi di aiuto personale, diritto all’educazione e istruzione, integrazione lavorativa, barriere architettoniche, accesso all’informazione e alla comunicazione, mobilità e trasporti collettivi e individuali, soggiorno estero per cure, varie agevolazioni, aspetti penali.
Con l’approvazione della Legge quadro i professionisti tecnici vengono ulteriormente responsabilizzati; infatti, l’obbligo di allegare ai progetti la dichiarazione di conformità del professionista abilitato (già previsto dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1, 4) viene esteso a tutti gli edifici pubblici e aperti al pubblico (art. 24, 3). Di conseguenza, “il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia (oggi Permesso di Costruire, SCIA) è subordinato alla verifica di conformità del progetto” (art. 24, 4). Di notevole impatto è il fatto che per “tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità (…), il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili” (art. 24,7). Le sanzioni consistono in ammende e nella sospensione dai rispettivi ordini e albi professionali. Ulteriore innovazione sono le integrazioni alla normativa dei piani previsti dalla Legge Finanziaria del 1986 (PEBA), che debbono prevedere la realizzazione di percorsi accessibili, l’installazione di semafori acustici e la rimozione di segnaletica che ostacola la libera circolazione di persone non vedenti (art. 24 comma 9); inoltre, impone ai Comuni di adeguare i regolamenti edilizi alle leggi emanate ai fini dell’eliminazione e non costituzione delle barriere architettoniche, che comunque prevalgono in ogni caso nei confronti di norme difformi contenute nei regolamenti edilizi comunali (art. 24 comma 11).
Decreto legislativo 1994, n. 626/94
Rimozione barriere architettoniche nei luoghi di lavoro in quanto rappresentative di una limitazione alla sicurezza delle persone; Uniformazione della normativa in materia di barriere architettoniche riguardante gli edifici pubblici a quella riguardante gli edifici privati
(abrogato da D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, anche se ne rappresenta la continuità legislativa)
DPR 24 luglio 1996 n. 503
Il DPR 503/1996 (“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”), abroga il DPR 27 aprile 1978 n. 384 e amplia il campo di applicazione rispetto a quest’ultimo, in quanto prescrive che qualsiasi opera eseguita su edifici e spazi pubblici debba rispettare il requisito dell’accessibilità, almeno per la porzione oggetto dell’intervento. Questa disposizione riprende e rafforza quanto già stabilito nella Legge 104/1992, che al primo comma dell’art. 24 prescriveva che tutti gli interventi edilizi realizzati negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico dovevano rispettare le prescrizioni tecniche emanate per l’accessibilità (DPR 384/1978, all’epoca vigente, e DM 236/1989). Elimina, inoltre, il “doppio binario” che si era creato con l’emanazione del DM 236/1986, in quanto le disposizioni di quest’ultimo erano riferite agli edifici e spazi privati aperti al pubblico, mentre quelli del DPR 384/1978 erano riferite a strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale, nonché ai trasporti pubblici.
È evidente che la normativa del DPR in esame va applicata in modo diversificato in base all’attività svolta nei vari edifici, e tratta i seguenti edifici e spazi pubblici:
- l’edilizia per attività sociali (scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive);
- gli ambienti lavorativi;
- le strutture ricettive e quelle per riunioni e spettacoli;
- i luoghi di culto;
- le altre strutture aperte al pubblico;
- le aree edificabili, gli spazi pedonali, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, le scale e le rampe, i servizi igienici pubblici, l’arredo urbano, i parcheggi.
Quest’ultimo gruppo di spazi, principalmente luoghi pubblici all’aperto, sono normati solo dal DPR 503/1996; le prescrizioni relative alla destinazione degli spazi e dei componenti dell’edificio pubblico riguardano:
- le unità ambientali e le loro parti componenti (porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensore, servoscala e piattaforma elevatrice, autorimesse);
- gli spazi esterni (percorsi, pavimentazioni, parcheggi);
- la segnaletica.
Gli aspetti positivi del DPR 503/1996 da evidenziare sono:
- vengono prescritti i necessari adeguamenti per gli edifici e spazi pubblici, anche se non sottoposti ad interventi edilizi, finalizzati a migliorarne la fruibilità;
- si dispone di rendere accessibili e fruibili gli spazi pedonali, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, le scale e le rampe, i servizi igienici pubblici, i componenti dell’arredo urbano e i parcheggi, nonché prevedere aree di sosta e riposo, al fine di eliminare le difficoltà di raggiungere i servizi, di svolgere attività e recarsi in visita;
- è innovativa, ai fini informativi, la disposizione di esporre all’esterno degli edifici e spazi un contrassegno che segnali l’accessibilità, l’accessibilità condizionata nonché il simbolo internazionale per le persone sorde;
- prescrive quanto già presente nella Legge 104/1992, cioè l’accessibilità degli edifici e spazi aventi valore storico, ambientale, introducendo il concetto che qualora non sia possibile renderli accessibili e fruibili con interventi edilizi, in quanto ne compromettono l’integrità dei valori che essi rappresentano, si può ricorrere ad “opere provvisionali”, attrezzature e apparecchiature di ausilio rimovibili; non viene definito il significato del termine “opere provvisionali” delegando al progettista dell’intervento di individuare e scegliere le soluzioni “provvisionali” che rispondano al requisito di accessibilità e fruibilità;
- pone l’attenzione sui mezzi di trasporto, al fine di consentire l’accessibilità per tutti, riprendendo ed ampliando alcune prescrizioni contenute nel DPR 384/1978 e specificatamente:
- gli interventi che innovino le caratteristiche fisiche dei punti di arrivo, sosta e partenza;
- le agevolazioni e facilitazioni quali la riserva dei posti nei parcheggi e l’accessibilità delle porte di uscita dei mezzi di trasporto.
Dai contenuti del DPR 503/1996 si evince lo scopo di uniformare e razionalizzare le norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati: infatti, sopprime la vigenza del DPR 384/1978. E’ criticabile il fatto che non realizza una normativa complessiva nel campo legislativo indirizzata agli edifici e spazi pubblici, rimandando, per essi, alle norme contenute nel DM 236/1989, che sono norme dedicate all’edilizia residenziale in applicazione della Legge 13/1989 emanata, tra l’altro, per erogare contributi economici alle persone con disabilità che intendessero eliminare le barriere architettoniche nell’abitazione di residenza: Quindi: una normativa emanata per gli edifici e spazi pubblici (DPR 503/1996) rimanda ad un decreto (DM 236/1989) che detta prescrizioni per l’edilizia residenziale.
Si sottolineano, inoltre, altre lacune, quali la vigenza della Legge 30 marzo 1971 n. 118 e del DM 18 dicembre 1975, che “mantenendo in vita” la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4809/1968, continua ad essere punto di riferimento in materia. L’inesistente coordinamento della normativa in materia di barriere architettoniche pone, altresì, il problema di individuare quale parte dell’art. 24 della Legge 104/1992 debba essere ancora vigente e quale tacitamente abrogata, in quanto il DPR 503/1996 non prevede sanzioni per il mancato rispetto della normativa, mentre il comma 7 del suddetto art. 24 della Legge 104/1992 prevede ben tre tipi di sanzioni (per edifici pubblici e privati aperti al pubblico):
- una sanzione amministrativa quale la dichiarazione di inagibilità e inabitabilità;
- una sanzione penale per il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o abitabilità e il collaudatore, puniti con l’ammenda da 10 a 50 milioni di lire (ora da € 5.164,00 a € 25.822,00, vedi comma 7 art. 82 del DPR 380/2001;
- una sanzione di tipo deontologica, irrogata come pena accessoria della precedente, costituita dalla sospensione dagli ordini o albi professionali da 1 a 6 mesi;
- la volontà del legislatore sembra che vada nella direzione di rafforzare i diritti dei disabili, e se il DPR 503/1996 non ha introdotto alcuna sanzione è proprio dovuto al fatto che erano e restano vigenti quelle previste dal suddetto art. 24 della Legge quadro, come viene confermata la vigenza degli articoli 78 comma 1 e art. 82 commi 1 e 9 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). È auspicabile un intervento legislativo o testo unico per razionalizzare la materia.
Legge 28 gennaio 1999 n. 17
Integrazione e modifica della Legge quadro 5 1992 n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
DPR 6 giugno 2001 n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (articoli 77, 78, 79)
Sezione 2 – NORME E DECRETI SETTORIALI
Da corollario alle principali leggi sull’eliminazione delle barriere architettoniche, vari sono i provvedimenti legislativi che numerosi ministeri hanno emanato, dettando normative e disposizioni, anche di carattere tecnico, da applicare a determinati settori.
Circolare Ministero dell’Interno Dir. Gen. Pubblica Sicurezza 22 marzo 1972 n. 10 10068/13500.A
Locali per pubblici spettacoli e manifestazioni – Attuazione disposizioni previste dall’art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118, recante “nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”
Edilizia Scolastica – Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975
(Norme tecniche aggiornate relative all’attività scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica).
Il decreto ministeriale specifica che “l’edificio scolastico dovrà essere tale da assicurare una sua utilizzazione anche da parte degli alunni in stato di minorazione fisica”, in base alle norme contenute nella Circolare Ministeriale n. 4809 del 1968. Vengono richiamati, in particolare, due interventi: il primo è “le scuole con più di un piano dovranno essere munite di ascensore tale da poter contenere una sedia a ruote ed un accompagnatore”; il secondo “ogni scuola dovrà essere dotata di un gabinetto per piano avente dimensioni minime di 1,80 x 1,80 m.”.
Circolare Ministero della Marina Mercantile 18 novembre 1977 n. 170
Demanio marittimo – Provvidenze a favore degli invalidi
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28 giugno 1979 n. 1270
Circolazione e sosta dei veicoli degli invalidi
Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 08 giugno 1979 n. 1176
Approvazione del contrassegno da rilasciare agli invalidi aventi diritto
Circolare ANAS 22 agosto 1979 n. 20057
In applicazione del DPR 27 aprile 1978 n. 384 concernente l’attuazione dell’art. 27 della Legge 30 marzo 1971 n. 18, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.
Cabine Telefoniche – Decreto del Ministero PP.TT. del 10 agosto 1979
Pubblicato in applicazione del DPR n. 384 del 27 aprile 1978, detta “istruzioni per la definizione delle caratteristiche delle cabine telefoniche stradali e dei telefoni pubblici”, ad uso di persone a ridotte o impedite capacità motorie.
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 7 marzo 1980 n. 310
Facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli degli invalidi
Circolare delle Ferrovie dello Stato 19 marzo 1981 n. 901/125363
Attuazioni delle norme in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici di cui al DPR n. 384/1978
Trasporti Pubblici – Legge 10 aprile 1981 n. 151
La Legge 10 aprile 1981 n. 151 riguarda la Legge quadro per “L’ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti di settore”. A proposito di investimenti di settore, l’art. 8 prescrive che “debbano essere utilizzati anche per contribuire alla eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto e alla accessibilità agli invalidi non deambulanti di una parte almeno dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi dell’art. 27 della Legge 30 marzo 1971 n. 118”. Il settore dei trasporti pubblici viene successivamente completato con l’emanazione del Decreto Ministeriale dei Trasporti del 2 ottobre 1987 “Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di <<autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti>> ed <<autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria>>”.
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28 settembre 1981 n. 1525
Spazi riservati alla sosta di veicoli per motivi di pubblico interesse
Circolare del Ministero dei Trasporti 26 aprile 1982 n. 48/82
Autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati
Circolare del Ministero dei Trasporti 26 aprile 1982 n. 49/82
Autobus in servizio di linea adattati per il trasporto di handicappati
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13 giugno 1983 n. 1030
Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide DPR n. 384/1978 – articoli 3, 4, 5, 6
Edilizia Popolare – Legge 5 aprile 1985 n. 118
(Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 7 febbraio 1985 n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi).
Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, “fa obbligo agli stessi comuni e agli istituti autonomi per le case popolari di destinare, nel biennio 1986-87, una quota non inferiore al 2 per cento degli interventi alla costruzione e ristrutturazione di abitazioni che consentano l’accesso e l’agibilità interna ai cittadini motulesi deambulanti in carrozzina”.
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 8 agosto 1986 n. 2575
Disciplina della circolazione stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del traffico veicolare. Piani urbani del traffico
Impianti Sportivi e Strutture Turistiche – DM 10 settembre 1986 n. 465
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 settembre 1986, che detta “nuove norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi”, fa un esplicito richiamo alle “disposizioni contenute nella legge 30 marzo 1971, n. 118 e nel regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384, relativo alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
La Legge 6 marzo 1987 n. 65, concernente “misure urgenti per la costruzione o l’ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l’utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico”, dispone che “agli impianti di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia di barriere architettoniche di cui all’art. 32 della Legge 28 febbraio 1986 n. 41”.
La Legge 30 dicembre 1988, n. 556 ( Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche), in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 stabilisce che i progetti di realizzazione “volte allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento, ammodernamento e informatizzazione di strutture turistiche e ricettive” devono indicare “il rispetto della normativa relativa all’abolizione delle barriere architettoniche”.
Decreto del Ministero dell’Interno 22 gennaio 1987
Integrazione al decreto ministeriale 10 settembre 1986 concernente nuove norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi
Circolare della Cassa Deposito e Prestito 1987 n. 155
Istruzioni integrative per la concessione dei mutui (Capitolo 5 altre disposizioni)
Circolare dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato 8 aprile 1987
Programma eliminazione barriere architettoniche
Decreto del Ministero dei Trasporti 2 ottobre 1987
Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati ai “autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti” ed “autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria”
Circolare del Ministero dei Trasporti 6 novembre 1987
Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di “autobus e minibus destinasti al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti” ed “autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria”
Legge 11 marzo 1988 n. 67
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 1988)
Decreto-legge 5 settembre 1988 n. 390, convertito in Legge n. 464 del 29 ottobre 1988
Disposizioni urgenti per l’edilizia scolastica
Decreto-legge 4 novembre 1988 n. 465, convertito in Legge n. 556 del 30 dicembre 1988
Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche
Edilizia Sanitaria – Decreto Ministero della Sanità del 29 agosto 1989 n. 321
(Regolamento recante criteri per programmazione interventi e coordinamento enti competenti in edilizia sanitaria in riferimento al piano pluriennale di investimenti, ai sensi art. 20, commi 2 e 3, della Legge Finanziaria 11 marzo 1988, n. 67)
Il decreto – considerando “la necessità di adeguare le strutture sanitarie pubbliche alle vigenti norme di sicurezza, di ridurre le barriere architettoniche e di prestare ai cittadini un servizio in condizioni funzionali e di decoro” – individua tra le “misure contingenti e non procrastinabili” negli interventi di manutenzione straordinaria il criterio della “riduzione delle barriere architettoniche”.
Stabilimenti Balneari – Circolare della Marina Mercantile n. 259 del 23 gennaio 1990
“SERIE II, demanio marittimo, relativo al superamento delle barriere architettoniche negli stabilimenti balneari”
Detta circolare stabilisce che “nei rilasciandi titoli concernenti concessioni per stabilimenti balneari o comunque strutture connesse alla fruibilità della balneazione, sarà inserita un’apposita clausola la quale prescrive l’obbligo, da parte del concessionario, di apprestare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotte o impedita capacità motoria o sensoriale nonché di rendere la struttura stessa “visitabile” nel senso specifico dall’art. 3 punto 3.1 del decreto 236/89 sopra citato, soprattutto in funzione dell’effettiva possibilità di balneazione, attraverso la predisposizione di appositi “percorsi orizzontali”. Successivamente all’entrata in vigore della Legge quadro n. 104/1992, il Ministero della Marina Mercantile, con la Circolare n. 280 del 15 marzo 1992 “Legge 5 febbraio 1992 n. 104 – art. 23 comma 3 Visitabilità degli impianti balneari da parte di persone handicappate”, impartì ulteriori disposizioni alle Capitanerie di Porto, ossia che al momento del rinnovo delle concessioni degli stabilimenti balneari, nello stesso documento venisse inserita la clausola dell’adeguamento degli stabilimenti alle prescrizioni di legge.
Sezioni e Seggi Elettorali – Legge 15 gennaio 1991 n. 15
(Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti).
Con la Legge 15 gennaio 1991 n. 15 si stabilisce che “i comuni provvedano al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedano di conseguenza”. “In ogni caso va garantito il diritto di voto di ogni elettore non deambulante in una sezione che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche”, che abbia gli arredi della sala di votazione accessibili e che sia “predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l’accesso agli elettori” dotata di “un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all’altezza di circa ottanta centimetri”.
Decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo 13 gennaio 1992 n. 184
Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per quanto attiene la costruzione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, l’ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività, nonché la destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche. P.18 lett. a) e b)
Legge 15 gennaio 1992 n. 21
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; P. 14, 14.1 e 14.2
Legge 14 luglio 1993 n. 235
Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate
Legge 9 gennaio 2004 n. 4
Servizi Informatici e Telematici della Pubblica Amministrazione
(Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) Riconosce e tutela il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione da parte dei disabili.
L’obiettivo della legge è l’abbattimento delle barriere digitali che limitano o impediscano l’accesso agli strumenti delle società delle informazioni da parte dei disabili. Il concetto di accessibilità dei siti web è strettamente legato ad un principio fondamentale della nostra società, quello delle pari opportunità, e l’accesso dei cittadini disabili ai servizi della pubblica amministrazione deve essere garantito a tutti. Con successivo regolamento di attuazione della suddetta Legge 4/2004, DPR 1 marzo 2005 n. 75 (Regolamento di attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), sono stati sanati i criteri e principi operativi e organizzativi per l’accessibilità, mentre con Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 (Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici), sono stati definiti i requisiti tecnici e le metodologie per la verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici.
Luoghi di Interesse Culturale e Storico – Decreto Ministeriale 28 marzo 2008
“Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha elaborato un insieme di linee guida, nel settore dei luoghi d’interesse culturale, che sono di supporto per una migliore fruizione pubblica del patrimonio culturale italiano; le linee guida prendono in considerazione la complessità delle varie forme di disabilità, non solo barriere architettoniche ma anche percettive, indicando suggerimenti di tipo progettuale, in particolare dove non esistono riferimenti normativi.
Decreto Ministeriale 8 agosto 2005
Definizione dei requisiti tecnici di accessibilità che devono rispettare i siti web delle pubbliche amministrazioni
Legge n. 67 del marzo 2006
Promozione di misure per la parità di trattamento e le pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità
Norme Coni per l’Impiantistica Sportiva
Approvate con Delibera del Consiglio Nazionale del Coni n. 1379 del 25 giugno 2008
Legge 3 marzo 2009 n. 18
Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Istituzione dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
DPR 4 ottobre 2013
Adozione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità
Atto della Camera dei deputati n. 1013 del 21 maggio 2013
Proposta di legge per: accorpare e uniformare le disposizioni tecniche riguardanti edifici pubblici e privati e spazi e servizi pubblici o di pubblica utilità; adottare la progettazione universale per la costruzione di ambienti e prodotti utilizzabili da tutti, o almeno dalla maggior parte delle persone
Decreto Interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018
Sblocco dei fondi destinati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ripartiti regione per regione
Recepimento della Direttiva dell’Unione Europea relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici
Decreto Legislativo n. 106 del 10 agosto 2018
Tutela del diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, anche attraverso gli strumenti informatici e telematici
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